Art. 7 Organizzazione degli appalti pubblici a livello regionale 1. Spettano ai Presidenti di Regione -Vice Commissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, le funzioni di coordinamento delle attivita': a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dall'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. In attuazione delle funzioni di coordinamento delle attivita' della ricostruzione pubblica, ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti di Regione - Vice Commissari individuano le centrali uniche di committenza regionale. Gli USR possono anche esercitare funzioni di stazione appaltante e di supporto e di consulenza per i soggetti attuatori. I soggetti attuatori gia' designati, ivi compresi i comuni e gli USR, possono utilizzare le centrali uniche di committenza regionali e la societa' Invitalia S.p.a., sulla base delle convenzioni a tal fine rispettivamente stipulate dai Vice Commissari e dal Commissario straordinario. 3. I Presidenti di Regione - Vice Commissari individuano altresi' sul territorio regionale i soggetti aggregatori e le stazioni uniche appaltanti dotati, tenendo conto dei parametri stabiliti dall'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei requisiti di capacita' di progettazione, capacita' di affidamento e capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura. Tra questi soggetti possono essere inclusi anche i comuni dotati di uffici di stazione appaltante con i requisiti di cui all'art. 6, comma 7 della presente ordinanza. 4. Ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la delega e' conferita dal Presidente della Regione -Vice Commissario, che esercita i compiti di vigilanza e coordinamento del soggetto delegato, previa motivata verifica delle capacita' tecniche, organizzative e gestionali del soggetto attuatore cui si conferisce la delega. 5. I comuni che svolgono attualmente le funzioni di soggetti attuatori di appalti pubblici possono, con la convenzione di cui al comma 3, affidare ad una stazione unica appaltante o a un soggetto attuatore, tra quelli individuati dal Presidente di Regione -Vice Commissario, i compiti e le funzioni inerenti alla realizzazione dell'intervento pubblico. 6. I Vice Commissari utilizzando le risorse di cui all'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, messe a disposizione da parte del Commissario straordinario, garantiscono il tempestivo trasferimento a favore dei soggetti attuatori di tutte le somme richieste per anticipazioni, stati di avanzamento e ogni altro onere relativo all'attuazione degli interventi.