Art. 7 
 
      Organizzazione degli appalti pubblici a livello regionale 
 
  1. Spettano ai Presidenti di Regione  -Vice  Commissari,  anche  al
fine del monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  e  privata  in
coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229  e  per
l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32 del decreto-legge n.
189 del 2016, le funzioni di coordinamento delle attivita': 
    a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera
a), e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche  appaltanti  e
delle centrali di committenza locali previsti dall'art. 18, comma  2,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. In attuazione delle funzioni di  coordinamento  delle  attivita'
della ricostruzione pubblica, ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 189  del  2016,  i  Presidenti  di  Regione  -  Vice
Commissari individuano le centrali uniche di  committenza  regionale.
Gli USR possono anche esercitare funzioni di stazione appaltante e di
supporto e  di  consulenza  per  i  soggetti  attuatori.  I  soggetti
attuatori gia' designati, ivi compresi i comuni e  gli  USR,  possono
utilizzare le centrali uniche di committenza regionali e la  societa'
Invitalia  S.p.a.,  sulla  base  delle   convenzioni   a   tal   fine
rispettivamente stipulate  dai  Vice  Commissari  e  dal  Commissario
straordinario. 
  3. I Presidenti di Regione - Vice Commissari  individuano  altresi'
sul territorio regionale i soggetti aggregatori e le stazioni  uniche
appaltanti dotati, tenendo conto dei  parametri  stabiliti  dall'art.
38, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  dei
requisiti di capacita' di progettazione, capacita' di  affidamento  e
capacita'  di  verifica  sull'esecuzione  e   controllo   dell'intera
procedura. Tra questi soggetti possono essere inclusi anche i  comuni
dotati di uffici di  stazione  appaltante  con  i  requisiti  di  cui
all'art. 6, comma 7 della presente ordinanza. 
  4. Ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art.  15,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, la delega e' conferita dal  Presidente
della Regione -Vice Commissario, che esercita i compiti di  vigilanza
e coordinamento del soggetto delegato, previa motivata verifica delle
capacita' tecniche, organizzative e gestionali del soggetto attuatore
cui si conferisce la delega. 
  5. I comuni  che  svolgono  attualmente  le  funzioni  di  soggetti
attuatori di appalti pubblici possono, con la convenzione di  cui  al
comma 3, affidare ad una stazione unica appaltante o  a  un  soggetto
attuatore, tra quelli individuati dal  Presidente  di  Regione  -Vice
Commissario, i compiti e  le  funzioni  inerenti  alla  realizzazione
dell'intervento pubblico. 
  6. I Vice Commissari utilizzando le  risorse  di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, messe  a  disposizione  da
parte  del  Commissario  straordinario,  garantiscono  il  tempestivo
trasferimento a favore dei  soggetti  attuatori  di  tutte  le  somme
richieste per anticipazioni, stati di avanzamento e ogni altro  onere
relativo all'attuazione degli interventi.