Art. 8 
 
          Utilizzo delle economie negli interventi pubblici 
 
  1.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti di gara ai sensi dell'art. 106 del decreto  legislativo  n.
50/2016 ed eventuali ulteriori esigenze  strettamente  connesse  alla
realizzazione della singola opera con particolare riferimento ai beni
di cui al Titolo II, parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004,
le economie derivanti da ribassi d'asta  sono  rese  disponibili  per
nuovi interventi da programmare in ciascuna regione. 
  2.  Il  Vice  Commissario  propone  periodicamente  al  Commissario
straordinario l'utilizzo delle economie di cui  al  comma  1  per  la
riprogrammazione degli interventi di ricostruzione pubblica. 
  3. Il Commissario straordinario,  su  proposta  degli  stessi  Vice
Commissari,  provvede,  con  proprio  decreto,   all'utilizzo   delle
economie di cui ai precedenti commi, entro il  limite  massimo  delle
risorse assegnate a ciascuna regione. 
  4. I soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189
del 2016, ove i progetti siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 (c.d. decreto conto termico) da parte del  gestore  dei
Servizi Energetici S.p.a., possono proporre al  Vice  Commissario  di
ricalcolare   la   somma   assegnata,   il   quale   provvede    alla
rideterminazione affinche' il  concorso  alla  copertura  finanziaria
conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico  non  superi
il totale complessivo  delle  spese  ammissibili  e  a  riservare  al
progetto la cifra decurtata  nelle  more  del  perfezionamento  della
richiesta del conto termico. 
  5. Le economie conseguenti all'ammissione ai contributi  del  conto
termico ed alla rideterminazione delle  somme  assegnate  di  cui  al
comma 4, potranno essere utilizzate  per  ulteriori  opere  pubbliche
connesse ad interventi di  riparazione  o  ricostruzione  nell'ambito
dello stesso Comune, anche con riferimento alla  medesima  opera.  In
tal caso si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Le stesse disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano  anche
in caso di ulteriori forme di cofinanziamento.