Art. 9 Interventi connessi al completamento della funzionalita' degli edifici privati 1. Gli Uffici speciali autorizzano, nel quadro degli interventi della ricostruzione pubblica di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 e della contabilita' speciale di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge, i lavori pubblici necessari alla rimozione delle interferenze e degli ostacoli fisici che impediscono la realizzazione degli interventi, nonche' quelli necessari a garantire il ripristino dell'agibilita' e funzionalita' degli edifici danneggiati dal sisma, individuando, ove occorra, il soggetto esecutore dei lavori, con riferimento all'allaccio ad infrastrutture esistenti delle utenze relative a servizi ambientali, energetici, idrici, igienico-sanitari e di telefonia. 2. Il Commissario straordinario provvede con decreto, sulla base di una ricognizione periodica effettuata da parte degli uffici speciali, ad assegnare agli USR le risorse finanziarie, finalizzate alla liquidazione ed al pagamento delle spese di cui al comma 1, che gravano sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.