Art. 9 
 
                Interventi connessi al completamento 
              della funzionalita' degli edifici privati 
 
  1. Gli Uffici speciali autorizzano,  nel  quadro  degli  interventi
della ricostruzione pubblica  di  cui  agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e della contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4 del medesimo decreto-legge, i  lavori  pubblici  necessari
alla  rimozione  delle  interferenze  e  degli  ostacoli  fisici  che
impediscono  la  realizzazione  degli  interventi,   nonche'   quelli
necessari a garantire il ripristino dell'agibilita'  e  funzionalita'
degli edifici danneggiati dal sisma, individuando,  ove  occorra,  il
soggetto  esecutore  dei  lavori,  con  riferimento  all'allaccio  ad
infrastrutture esistenti delle utenze relative a servizi  ambientali,
energetici, idrici, igienico-sanitari e di telefonia. 
  2. Il Commissario straordinario provvede con decreto, sulla base di
una ricognizione periodica effettuata da parte degli uffici speciali,
ad assegnare  agli  USR  le  risorse  finanziarie,  finalizzate  alla
liquidazione ed al pagamento delle spese  di  cui  al  comma  1,  che
gravano sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.