IL DIRETTORE GENERALE 
                dei sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto l'articolo 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il quale stabilisce che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei  documenti  da  parte  degli
avvocati puo' avvenire in modalita'  telematica  nel  rispetto  della
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici   e   che
l'attivazione del servizio  e'  preceduta  da  un  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia che accerta l'installazione  e  l'idoneita'
delle attrezzature informatiche, unitamente  alla  funzionalita'  dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44 e successive modifiche; 
  Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del  Responsabile  per  i
sistemi informativi automatizzati contenente le «Specifiche  tecniche
previste dall'articolo 34, comma 1 del  decreto  del  Ministro  della
giustizia in  data  21  febbraio  2011  n.  44,  recante  regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile  e
nel processo  penale,  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione,  in  attuazione  dei  principi  previsti  dal  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre  2009,  n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 221, comma 5, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' accertata  presso  la  Corte  suprema  di  cassazione
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche nonche'
la funzionalita' dei servizi di comunicazione del settore civile  per
il deposito telematico degli atti  processuali  e  dei  documenti  da
parte dei difensori delle parti a decorrere dal 31 marzo 2021.