IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 5, comma 8, secondo cui il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017; Vista la decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018 e successive modificazioni, che stabilisce le specifiche tecniche per il modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi; Visto l'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»; Considerato che con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 23 luglio 2013, recante «Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno», si e' provveduto anche ad approvare, all'art. 2, il modello del permesso di soggiorno, nonche' ad individuare, all'art. 3, le relative caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno; Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017; Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998; Decreta: Art. 1 Nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi 1. E' approvato il nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, rilasciato nel formato stabilito dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, con le caratteristiche tecniche e contente i dati e gli elementi biometrici primari e secondari indicati negli allegati A e B al presente decreto, in conformita' a quanto stabilito dalla decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018. 2. I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013, conservano la loro validita' fino alla data di scadenza.