IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                        E LA DIGITALIZZAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e, in  particolare,  l'art.
5, comma 8, secondo cui il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di
soggiorno di cui all'art. 9  sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
mezzi a tecnologia avanzata  con  caratteristiche  anticontraffazione
conformi  ai  modelli  da  approvare   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, in attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1030/2002  del
Consiglio, del 13 giugno 2002; 
  Visto  l'art.  11,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni,
concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'universita'  e
la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento
di  grandi  opere  strategiche,  per  la   mobilita'   dei   pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte  di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di  soggiorno
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi,  come   modificato   dal
regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e,  da
ultimo, modificato dal  regolamento  (UE)  2017/1954  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017; 
  Vista la decisione C (2018)7767 della Commissione del  30  novembre
2018  e  successive  modificazioni,  che  stabilisce  le   specifiche
tecniche per il modello uniforme per i permessi di  soggiorno  per  i
cittadini di Paesi terzi; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera g),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per  la
razionalizzazione  e  la  interconnessione  delle  comunicazioni  tra
amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»; 
  Considerato che  con  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del  23
luglio 2013, recante «Regole di sicurezza  relative  al  permesso  di
soggiorno», si e' provveduto  anche  ad  approvare,  all'art.  2,  il
modello del permesso di soggiorno, nonche' ad  individuare,  all'art.
3, le relative caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno; 
  Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di  permesso  di
soggiorno alle previsioni  del  regolamento  (CE)  n.  1030/2002  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificato dal  regolamento  (UE)
2017/1954 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
2017; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 5,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 286 del 1998; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno 
                    dei cittadini di Paesi terzi 
 
  1. E' approvato il nuovo  modello  uniforme  di  autorizzazione  al
soggiorno dei  cittadini  di  Paesi  terzi,  rilasciato  nel  formato
stabilito dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2017,  con  le  caratteristiche  tecniche  e
contente i  dati  e  gli  elementi  biometrici  primari  e  secondari
indicati negli allegati A e B al presente decreto, in  conformita'  a
quanto stabilito dalla decisione C (2018)7767 della  Commissione  del
30 novembre 2018. 
  2. I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli  previsti
dal decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013,  conservano  la
loro validita' fino alla data di scadenza.