Art. 2 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il nuovo modello per il rilascio  dei  titoli  di  soggiorno  e'
introdotto in uso secondo criteri di  gradualita'.  A  tal  fine,  le
questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione  del
primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo. 
  2. Nella fase di prima applicazione e comunque  non  oltre  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titoli
di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un  supporto
conforme al modello previsto dal decreto  del  Ministro  dell'interno
del 23 luglio 2013.