Art. 2 Disposizioni finali e transitorie 1. Il nuovo modello per il rilascio dei titoli di soggiorno e' introdotto in uso secondo criteri di gradualita'. A tal fine, le questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione del primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo. 2. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titoli di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un supporto conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2013.