(( Art. 1 - sexies 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis
a 1-quinquies non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   ai
relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))