Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
28 gennaio 2021, con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e finanze, in deroga a quanto previsto  dagli  articoli
citati nel comma precedente, ciascuno per le  rispettive  competenze,
possono scegliere di  svolgere  le  operazioni  d'asta,  relative  al
titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio
di strumenti informatici, sulla base di  modalita'  concordate  dalle
due istituzioni. 
  La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale
sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art.
6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.