Art. 10 Concessione delle agevolazioni 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei progetti, per le domande in relazione alle quali l'agevolazione richiesta e' superiore a euro 150.000,00, il Ministero procede agli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni. Il medesimo provvedimento riporta il costo del progetto ammesso alle agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici. 3. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' indicate nell'allegato 1 o ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso e' pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 2.