Art. 10 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Ai fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  il  Ministero
verifica  la  completezza  e  la   regolarita'   della   domanda   di
agevolazione,  il  possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilita'   previsti   dal   presente    decreto    e    procede
all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei  criteri
di  valutazione  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto.  Le
attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro novanta  giorni
dalla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  fermo
restando la possibilita' di chiedere  integrazioni  e/o  chiarimenti.
Nelle more delle  attivita'  di  valutazione  dei  progetti,  per  le
domande in relazione alle quali l'agevolazione richiesta e' superiore
a euro 150.000,00, il Ministero procede  agli  adempimenti  necessari
all'acquisizione   della    documentazione    antimafia    attraverso
consultazione della Banca dati nazionale unica per la  documentazione
antimafia di cui all'art. 96  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159. 
  2.  Per  le  domande  di  agevolazione  per  le  quali  l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il  Ministero  procede
alla registrazione  dell'aiuto  individuale  sul  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della  conseguente
adozione del provvedimento, anche cumulativo,  di  concessione  delle
agevolazioni. Il medesimo provvedimento riporta il costo del progetto
ammesso alle agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli
obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai  fini  del  mantenimento
delle medesime, ivi compreso quello di consentire i  controlli  e  le
verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei
benefici. 
  3. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o
piu' delle  soglie  di  ammissibilita'  indicate  nell'allegato  1  o
ritenute comunque non ammissibili  per  insussistenza  dei  requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dal presente  decreto,  il  Ministero
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di
concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso e'  pubblicato
sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), fermi restando, in
ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle  informazioni  di  cui
agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di  cui  al
presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura  dei  termini
per la  presentazione  delle  domande,  dandone  pubblicita'  con  le
medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 2.