Art. 11 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate  dal  Ministero  in  due  quote,  a
seguito della presentazione di  apposite  richieste  da  parte  delle
imprese  beneficiarie,  avanzate  in  relazione  a  spese   e   costi
effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto. 
  2. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della  prima
quota, pari  al cinquanta  per  cento  delle  agevolazioni  concesse,
successivamente al sostenimento di spese e costi pari  ad  almeno  il
cinquanta per cento  dell'importo  totale  del  progetto  ammesso  ad
agevolazione o, in alternativa, a  titolo  di  anticipazione,  previa
presentazione  di  fideiussione  o  polizza  fideiussoria   a   prima
richiesta con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento
di cui all'art. 9, comma 2. 
  3.  L'erogazione  del  saldo  puo'  essere  richiesta  dall'impresa
beneficiaria entro novanta  giorni  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto  come  definita   all'art.   6,   comma   2,   lettera   e),
successivamente all'integrale sostenimento delle spese  e  dei  costi
per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria
trasmette al  Ministero,  nell'ambito  della  predetta  richiesta  di
erogazione a saldo, anche una relazione  tecnica  finale  concernente
l'ultimazione del progetto e l'avvenuta realizzazione del prototipo. 
  4.  Il  Ministero,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  delle
richieste  di  cui  al  comma  1,  verificata  la  completezza  e  la
regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto  delle
condizioni  di  erogabilita'  previste  dalle  disposizioni  vigenti,
procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  spettanti   sul   conto
corrente  indicato  dall'impresa  beneficiaria  nella  richiesta   di
erogazione e adotta, per le  richieste  di  erogazione  a  saldo,  il
provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. 
  5. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2,  sono  definite
le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  la
relativa documentazione da allegare, nonche' definiti i  criteri  per
la determinazione e  la  rendicontazione  delle  spese  e  dei  costi
ammissibili.