Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a spese e costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto. 2. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al cinquanta per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese e costi pari ad almeno il cinquanta per cento dell'importo totale del progetto ammesso ad agevolazione o, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto come definita all'art. 6, comma 2, lettera e), successivamente all'integrale sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto e l'avvenuta realizzazione del prototipo. 4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la relativa documentazione da allegare, nonche' definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese e dei costi ammissibili.