Art. 13 
 
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a: 
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero; 
    b) ultimare il progetto entro il termine di cui all'art. 6, comma
2, lettera e); 
    c) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; 
    d)  custodire  la  documentazione  amministrativa   e   contabile
relativa alle spese e ai costi rendicontati, nel rispetto delle norme
nazionali di riferimento; 
    e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto; 
    f) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni
ricevute, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  125  e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche  e
integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti  a
rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies
della predetta legge n. 124  del  2017  nella  nota  integrativa  del
bilancio  oppure,  ove  non  tenuti   alla   redazione   della   nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale
digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.  A  partire
dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui  ai  citati
commi 125 e seguenti comporta una sanzione  pari  all'uno  per  cento
degli importi ricevuti  con  un  importo  minimo  di  euro  2.000,00,
nonche' la sanzione  accessoria  dell'adempimento  agli  obblighi  di
pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione  senza  che
il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la
sanzione della restituzione integrale del beneficio.