Art. 14 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
nonche'  variazioni  relative  agli   obiettivi   complessivi,   alla
tempistica di  realizzazione  o  alla  localizzazione  dei  progetti,
devono  essere  tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'
proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in
considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La
comunicazione deve essere accompagnata  da  un'argomentata  relazione
illustrativa. 
  2. Nel caso di operazioni societarie che comportino  la  variazione
del soggetto beneficiario, il Ministero procede  alla  verifica,  con
riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti  soggettivi
previsti dal presente decreto nonche' alla verifica del rispetto  dei
massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'art. 3, commi 8 e
9, del regolamento de minimis. 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese e dei
costi  sostenuti,  nonche'  l'importo  rendicontato  per   specifiche
categorie di spesa, non devono essere preventivamente  comunicate  al
Ministero  e  sono  valutate  in  fase  di  erogazione   finale   del
contributo.