Art. 16 Revoca delle agevolazioni 1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 12; d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 13; e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione a saldo dell'agevolazione; f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; g) mancata destinazione del prototipo di videogioco alla distribuzione commerciale; 2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.