Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le imprese che, alla data di presentazione della  domanda  di
agevolazione: 
    a)  svolgono,  in  via  prevalente,  l'attivita'   economica   di
«Edizione  di  software»  o  «Produzione  di   software,   consulenza
informatica e attivita' connesse»; 
    b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; 
    c) sono soggette a tassazione in Italia per  effetto  della  loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una  sede  operativa  in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all'art. 6; 
    d) hanno un capitale sociale  minimo  interamente  versato  e  un
patrimonio netto non inferiori a diecimila  euro,  sia  nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel  caso
di imprese individuali di produzione che di imprese costituite  sotto
forma di societa' di persone; 
    e) sono  regolarmente  costituite  e  iscritte  come  attive  nel
registro delle imprese della  Camera  di  commercio  territorialmente
competente; 
    f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    g) garantiscono, nel caso  in  cui  si  operi  anche  in  settori
diversi o si esercitino anche altre attivita' escluse  dal  campo  di
applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali  la
separazione delle attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le
predette attivita' esercitate nei settori esclusi non beneficiano  di
aiuti concessi a norma del regolamento de minimis. 
  2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese che, alla  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazione: 
    a) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti
di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    b)  siano  destinatarie  di  una  sanzione  interdittiva  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda.