Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) svolgono, in via prevalente, l'attivita' economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse»; b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; c) sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all'art. 6; d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di societa' di persone; e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attivita' escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le predette attivita' esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis. 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; b) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.