Art. 7 Spese e costi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa. Rientra in tale categoria, nella misura in cui e' impiegato nelle attivita' di realizzazione del prototipo, il personale dipendente dell'impresa beneficiaria e il personale in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o di somministrazione di lavoro; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese. Rientrano in tale categoria i servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione del prototipo da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; c) attrezzature tecniche (hardware). Rientrano in tale categoria le attrezzature tecniche di nuova fabbricazione acquistate per la realizzazione del prototipo, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto. Nel caso in cui le attrezzature tecniche, o parte di esse, per caratteristiche d'uso, siano contraddistinte da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione dell'impresa beneficiaria e positiva valutazione del Ministero; d) licenze di software. Rientrano in tale categoria le licenze software acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del prototipo. 2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese e i costi di cui al comma 1 devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; b) essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di costo. 3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a beni usati, anche ove ricondizionati; b) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e' previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del prototipo; c) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; d) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di I.V.A.; e) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.