Art. 7 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi a: 
    a) prestazioni  lavorative  svolte  dal  personale  dell'impresa.
Rientra in tale categoria, nella misura in  cui  e'  impiegato  nelle
attivita' di realizzazione del  prototipo,  il  personale  dipendente
dell'impresa   beneficiaria   e   il   personale   in   rapporto   di
collaborazione con contratto a  progetto  o  di  somministrazione  di
lavoro; 
    b)   prestazioni    professionali    commissionate    a    liberi
professionisti o ad altre imprese.  Rientrano  in  tale  categoria  i
servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione del prototipo da
terzi che  non  hanno  relazioni  con  l'acquirente  e  alle  normali
condizioni di mercato; 
    c) attrezzature tecniche (hardware). Rientrano in tale  categoria
le attrezzature tecniche di nuova  fabbricazione  acquistate  per  la
realizzazione del prototipo, nella misura e per  il  periodo  in  cui
sono utilizzate per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il
citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera  vita  utile  del
bene,  sono  ammissibili  solo  le  quote  di  ammortamento   fiscali
ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto.  Nel  caso
in cui le attrezzature tecniche, o parte di esse, per caratteristiche
d'uso, siano contraddistinte da una vita utile pari o inferiore  alla
durata del progetto, i  relativi  costi  possono  essere  interamente
rendicontati,  previa  attestazione   dell'impresa   beneficiaria   e
positiva valutazione del Ministero; 
    d) licenze di software. Rientrano in tale  categoria  le  licenze
software acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e
per il periodo in  cui  sono  utilizzate  per  la  realizzazione  del
prototipo. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese e i costi di cui al  comma
1 devono: 
    a) essere sostenuti successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; 
    b)  essere  pagati  esclusivamente  attraverso   conti   correnti
intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano  la
piena tracciabilita' del  pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'
dello  stesso  alla  relativa  fattura  o   al   relativo   documento
giustificativo di costo. 
  3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 
    a) relative a beni usati, anche ove ricondizionati; 
    b) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non  e'
previsto presso la sede operativa prevista per la  realizzazione  del
prototipo; 
    c) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    d) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
euro 500,00 al netto di I.V.A.; 
    e) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore  aggiunto  e'
ammissibile all'agevolazione solo se la  stessa  rappresenta  per  il
beneficiario un costo effettivo non recuperabile.