Art. 8 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella
forma di contributo a fondo perduto, nella misura  del cinquanta  per
cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all'art. 7. 
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel rispetto
dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis,  ai  sensi
del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica  non
puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre  esercizi
finanziari.