Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del cinquanta per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all'art. 7. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.