IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 38-bis, comma  1,  che,  al  fine  di
sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori,  con
particolare riguardo alle start-up che investono nel design  e  nella
creazione, nonche' allo scopo di promuovere  i  giovani  talenti  del
settore del tessile, della moda e  degli  accessori  che  valorizzano
prodotti made in  Italy  di  alto  contenuto  artistico  e  creativo,
prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella
misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili,  nel  limite
di cinque milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il comma 2 del sopracitato art. 38-bis del  decreto-legge  n.
34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sono stabilite le modalita' di attuazione della misura  di
sostegno e in particolare le modalita' di presentazione delle domande
di erogazione dei  contributi,  i  criteri  per  la  selezione  delle
stesse,  le  spese  ammissibili,  le  modalita'  di  erogazione   dei
contributi,  le  modalita'   di   verifica,   di   controllo   e   di
rendicontazione delle spese nonche' le cause di decadenza e di revoca
dei medesimi contributi»; 
  Visto  il  comma  3  del  piu'  volte  citato   art.   38-bis   del
decreto-legge n. 34 del 2020,  che  dispone  che  «L'efficacia  delle
misure previste  dal  presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione
europea L  187  del  26  giugno  2014,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e,  in  particolare,
l'allegato I, che riporta la definizione di micro,  piccole  e  medie
imprese; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto  il  regolamento  31  maggio  2017,  n.  115   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  9,  comma  1,   del   sopracitato
regolamento n. 115 del 2017, che prevede che, al fine di identificare
ciascun aiuto individuale nell'ambito del  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto  alla  registrazione
dell'aiuto  individuale  prima   della   concessione   dello   stesso
attraverso la procedura informatica  disponibile  sul  sito  web  del
Registro medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni  per  la  razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4,  lettera  c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    d) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e  successive
modifiche e integrazioni, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    e) «sede operativa»: la sede  dove  viene  effettivamente  svolta
l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con  la  sede  legale
dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese,  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente
separati ma funzionalmente collegati.