Art. 10 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Ai fini della concessione del contributo, il Ministero  verifica
la completezza e la regolarita' della  domanda  di  agevolazione,  il
possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'  previsti
dal presente decreto  e  procede  all'istruttoria  delle  domande  di
agevolazione sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2.
Le attivita' istruttorie sono  svolte  dal  Ministero  entro  novanta
giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazione,
fermo  restando  la  possibilita'  di   chiedere   integrazioni   e/o
chiarimenti. 
  2. Le domande di agevolazione sono valutate sulla base dei seguenti
criteri: 
    a)  adeguatezza  delle  competenze  tecniche,   organizzative   e
gestionali dell'impresa proponente. A tale criterio e' attribuito  un
punteggio da 0 a 25; 
    b) chiarezza della  proposta  progettuale.  A  tale  criterio  e'
attribuito un punteggio da 0 a 15; 
    c) qualita' dell'idea progettuale. A tale criterio e'  attribuito
un punteggio da 0 a 20; 
    d)  incidenza,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione di cui all'art. 9, di giovani di eta' non superiore a 35
anni sull'organico aziendale, ivi compresi gli eventuali  soci  della
societa'. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; 
    e) sostenibilita'  economica-finanziaria  del  progetto.  A  tale
criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20. 
  3. Con il provvedimento del direttore generale  per  gli  incentivi
alle imprese di cui all'art. 9,  comma  2,  possono  essere  indicati
sotto-criteri di valutazione rispetto a quelli di cui al  comma  2  e
definite  eventuali  soglie  minime  di   punteggio   per   l'accesso
all'agevolazione riferite a singoli criteri di valutazione.  Ai  fini
dell'ammissione al contributo, i progetti  valutati  devono  comunque
totalizzare un punteggio complessivo, riferito  all'applicazione  dei
criteri di cui al  comma  2,  non  inferiore  a  50  e  un  punteggio
specifico riferito a ciascuno dei criteri di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma 2 pari a 10. 
  4.  Per  le  domande  di  agevolazione  per  le  quali  l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il  Ministero  procede
alla registrazione  dell'aiuto  individuale  sul  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della  conseguente
adozione del provvedimento  di  concessione  delle  agevolazioni.  Il
medesimo provvedimento riporta il costo  del  progetto  ammesso  alle
agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli obblighi  in
capo  all'impresa  beneficiaria  ai  fini  del   mantenimento   delle
medesime,  ivi  compreso  quello  di  consentire  i  controlli  e  le
verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei
benefici. 
  5. Per le domande che hanno  ottenuto  un  punteggio  inferiore  al
minimo previsto al comma 3 o ritenute comunque  non  ammissibili  per
insussistenza dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dal
presente  decreto,  il   Ministero   comunica   i   motivi   ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di  cui  al
presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura  dei  termini
per la  presentazione  delle  domande,  dandone  pubblicita'  con  le
medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 2.