Art. 10 Concessione delle agevolazioni 1. Ai fini della concessione del contributo, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. 2. Le domande di agevolazione sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 25; b) chiarezza della proposta progettuale. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 15; c) qualita' dell'idea progettuale. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; d) incidenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, di giovani di eta' non superiore a 35 anni sull'organico aziendale, ivi compresi gli eventuali soci della societa'. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; e) sostenibilita' economica-finanziaria del progetto. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20. 3. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 9, comma 2, possono essere indicati sotto-criteri di valutazione rispetto a quelli di cui al comma 2 e definite eventuali soglie minime di punteggio per l'accesso all'agevolazione riferite a singoli criteri di valutazione. Ai fini dell'ammissione al contributo, i progetti valutati devono comunque totalizzare un punteggio complessivo, riferito all'applicazione dei criteri di cui al comma 2, non inferiore a 50 e un punteggio specifico riferito a ciascuno dei criteri di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 2 pari a 10. 4. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il medesimo provvedimento riporta il costo del progetto ammesso alle agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici. 5. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 3 o ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 2.