Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non piu' di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 2. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al cinquanta per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 7, comma 1, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il cinquanta per cento di quelle ammesse alle agevolazioni. Contestualmente alla predetta richiesta, l'impresa beneficiaria richiede, altresi', la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'art. 7, comma 2, riconosciute come ammissibili. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto come definita all'art. 6, comma 2, lettera d), successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto. 4. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la relativa documentazione da allegare, nonche' definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili.