Art. 11 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non  piu'  di  due
quote, a seguito della presentazione di apposite richieste  da  parte
delle imprese  beneficiarie,  in  relazione  a  spese  effettivamente
sostenute per la realizzazione del progetto. 
  2. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della  prima
quota, pari al  cinquanta  per  cento  delle  agevolazioni  concesse,
successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 7, comma  1,
anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il cinquanta per
cento di  quelle  ammesse  alle  agevolazioni.  Contestualmente  alla
predetta richiesta, l'impresa  beneficiaria  richiede,  altresi',  la
proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze
di capitale circolante di cui all'art. 7, comma 2, riconosciute  come
ammissibili. 
  3.  L'erogazione  del  saldo  puo'  essere  richiesta  dall'impresa
beneficiaria entro novanta  giorni  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto  come  definita   all'art.   6,   comma   2,   lettera   d),
successivamente  all'integrale  sostenimento  delle  spese   per   la
realizzazione  del  progetto.  A  tal  fine,  l'impresa  beneficiaria
trasmette al  Ministero,  nell'ambito  della  predetta  richiesta  di
erogazione a saldo, anche una relazione  tecnica  finale  concernente
l'ultimazione del progetto. 
  4. Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  delle
richieste  di  cui  al  comma  1,  verificata  la  completezza  e  la
regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto  delle
condizioni  di  erogabilita'  previste  dalle  disposizioni  vigenti,
procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  spettanti   sul   conto
corrente  indicato  dall'impresa  beneficiaria  nella  richiesta   di
erogazione. 
  5. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2,  sono  definite
le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  la
relativa documentazione da allegare, nonche' definiti i  criteri  per
la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili.