Art. 15 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero puo' effettuare controlli  in  qualsiasi  fase  del
procedimento amministrativo mediante ispezioni in  loco  al  fine  di
verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di  agevolazione
ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione,  erogazione  e
mantenimento delle agevolazioni.  Nel  caso  di  esito  negativo  dei
controlli, il Ministero procede alla revoca  delle  agevolazioni.  Il
Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la
consultazione diretta e  telematica  degli  archivi  e  dei  pubblici
registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei  fatti
riguardanti le dichiarazioni  sostitutive  presentate  dalle  imprese
beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato  dal
presente provvedimento.