Art. 16 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministero dispone, in relazione  alla  natura  e  all'entita'
dell'inadempimento da  parte  dell'impresa  beneficiaria,  la  revoca
totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) mancato rispetto dei limiti di cumulo  delle  agevolazioni  di
cui all'art. 12; 
    d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 13; 
    e) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre    procedure    concorsuali    con    finalita'    liquidatorie
antecedentemente alla data di erogazione a  saldo  dell'agevolazione,
fatto salvo quanto previsto all'art. 5; 
    f) alienazione o destinazione ad usi diversi da  quelli  previsti
nel  progetto  di  cui  all'art.  6  ammesso  all'agevolazione  delle
immobilizzazioni materiali o immateriali  oggetto  dell'agevolazione,
prima che  siano  decorsi  3  (tre)  anni  successivi  alla  data  di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    g)  cessazione,   alienazione,   locazione   o   delocalizzazione
dell'attivita' economica a cui e'  finalizzato  il  progetto  di  cui
all'art. 6 al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  nei  tre  anni
successivi  alla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle
agevolazioni; 
    h)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha  diritto
all'eventuale quota residua ancora da erogare e  deve  restituire  il
beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne
ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie  di
cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.