Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
sono disponibili le risorse finanziarie stanziate  dall'art.  38-bis,
del decreto-legge  n.  34/2020,  pari  a  euro  5.000.000,00  (cinque
milioni) per l'anno 2020, comprensivi degli  oneri  per  la  gestione
dell'intervento di cui all'art. 4, comma  2,  fatti  salvi  eventuali
incrementi  della  dotazione  finanziaria  disposti  con   successivi
provvedimenti legislativi o amministrativi.