Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 38-bis, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per l'anno 2020, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4, comma 2, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.