Art. 4 
 
                      Gestione dell'intervento 
 
  1.  L'intervento  agevolativo  previsto  dal  presente  decreto  e'
gestito dal Ministero, che puo' avvalersi, attraverso la  definizione
di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in  qualita'
di societa' «in house» dello stesso  Ministero,  per  lo  svolgimento
degli   adempimenti   amministrativi   e    gestionali    riguardanti
l'accoglienza e l'istruttoria delle  domande  di  agevolazione  e  la
concessione ed erogazione  dei  contributi  e  degli  adempimenti  di
natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti. 
  2. I costi relativi alla convenzione di cui al comma 1 sono  posti,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del  decreto  legislativo  n.
123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro
il limite massimo del 4 (quattro) per cento delle medesime risorse.