Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento di esenzione, non quotate e che non hanno rilevato l'attivita' di un'altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione, fatto salvo quanto in proposito previsto dall'art. 22 del regolamento di esenzione. Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono: a) risultare iscritte e «attive» nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non piu' di cinque anni. Il medesimo requisito deve essere altresi' rispettato alla data di concessione dell'aiuto di cui all'art. 10; b) svolgere in Italia una o piu' delle attivita' economiche di cui al comma 3; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficolta', come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione; d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; e) non avere ancora distribuito utili. 2. Possono altresi' accedere alle agevolazioni le imprese di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficolta', come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al comma 1, lettera c). 3. Al fine dell'accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 devono svolgere almeno una delle seguenti attivita', come risultante dal codice «prevalente» di attivita' comunicato al Registro delle imprese: =================================================== | Codice ATECO | Descrizione | +=================+===============================+ | |Preparazione e filatura di | | 13.10.00 |fibre tessili | +-----------------+-------------------------------+ | 13.20.00 |Tessitura | +-----------------+-------------------------------+ | |Finissaggio dei tessili, degli | | |articoli di vestiario e | | 13.30.00 |attivita' similari | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tessuti a | | 13.91.00 |maglia | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezionamento di biancheria | | |da letto, da tavola e per | | 13.92.10 |l'arredamento | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di articoli in | | 13.92.20 |materie tessili nca | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tappeti e | | 13.93.00 |moquette | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di spago, corde, | | 13.94.00 |funi e reti | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tessuti non | | |tessuti e di articoli in tali | | |materie (esclusi gli articoli | | 13.95.00 |di abbigliamento) | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di nastri, | | |etichette e passamanerie di | | 13.96.10 |fibre tessili | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di altri articoli| | 13.96.20 |tessili tecnici ed industriali | +-----------------+-------------------------------+ | 13.99.10 |Fabbricazione di ricami | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tulle, pizzi e| | 13.99.20 |merletti | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di feltro e | | 13.99.90 |articoli tessili diversi | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di abbigliamento in | | 14.11.00 |pelle e similpelle | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di camici, divise ed| | 14.12.00 |altri indumenti da lavoro | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione in serie di | | 14.13.10 |abbigliamento esterno | +-----------------+-------------------------------+ | |Sartoria e confezione su misura| | 14.13.20 |di abbigliamento esterno | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di camicie, T-shirt,| | |corsetteria e altra biancheria | | 14.14.00 |intima | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezioni varie e accessori | | 14.19.00 |per l'abbigliamento | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di calzature | | |realizzate in materiale tessile| | 14.19.21 |senza suole applicate | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezioni di abbigliamento | | |sportivo o di altri indumenti | | 14.19.29 |particolari | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di articoli in | | 14.20.00 |pelliccia | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di articoli di | | 14.31.00 |calzetteria in maglia | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di pullover, | | |cardigan ed altri articoli | | 14.39.00 |simili a maglia | +-----------------+-------------------------------+ | |Preparazione e concia del cuoio| | |e pelle; preparazione e tintura| | 15.11.00 |di pellicce | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di frustini e | | 15.12.01 |scudisci per equitazione | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di altri articoli| | |da viaggio, borse e simili, | | 15.12.09 |pelletteria e selleria | +-----------------+-------------------------------+ | 15.20.10 |Fabbricazione di calzature | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di parti in cuoio| | 15.20.20 |per calzature | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di parti in legno| | 16.29.11 |per calzature | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di manici di | | 16.29.12 |ombrelli, bastoni e simili | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di prodotti per | | |toletta: profumi, cosmetici, | | 20.42.00 |saponi e simili | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di prodotti | | |ausiliari per le industrie | | 20.59.60 |tessili e del cuoio | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di oggetti di | | |gioielleria ed oreficeria in | | |metalli preziosi o rivestiti di| | 32.12.10 |metalli preziosi | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di cinturini | | |metallici per orologi (esclusi | | 32.13.01 |quelli in metalli preziosi) | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di bigiotteria e | | 32.13.09 |articoli simili nca | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di armature per | | |occhiali di qualsiasi tipo; | | |montatura in serie di occhiali | | 32.50.50 |comuni | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di ombrelli, | | |bottoni, chiusure lampo, | | 32.99.20 |parrucche e affini | +-----------------+-------------------------------+ 4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; b) abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; c) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 5. Possono, altresi', beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano, a condizione che le stesse siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e risultino iscritte nel relativo registro delle imprese; per le predette imprese la disponibilita' di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente decreto.