Art. 6 Progetti ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti progetti proposti dai soggetti di cui all'art. 5: a) progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; b) progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo; c) progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi; d) progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; e) progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 5 presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione; b) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila); c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. Per «data di avvio» si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni; d) essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 4. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni.