Art. 6 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
seguenti progetti proposti dai soggetti di cui all'art. 5: 
    a) progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi  elementi  di
design; 
    b)  progetti   finalizzati   all'introduzione   nell'impresa   di
innovazioni di processo produttivo; 
    c) progetti finalizzati  alla  realizzazione  e  all'utilizzo  di
tessuti innovativi; 
    d)  progetti  ispirati  ai   principi   dell'economia   circolare
finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo  di  tessuti
derivanti da fonti rinnovabili; 
    e)  progetti   finalizzati   all'introduzione   nell'impresa   di
innovazioni digitali. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di cui
al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui  all'art.  5  presso  la
propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda
di agevolazione; 
    b) prevedere spese ammissibili complessivamente non  inferiori  a
euro 50.000,00 (cinquantamila) e  non  superiori  a  euro  200.000,00
(duecentomila); 
    c) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2.  Per  «data
di avvio» si intende la data del primo titolo  di  spesa  ammissibile
alle agevolazioni; 
    d) essere ultimati  entro  18  (diciotto)  mesi  dalla  data  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui  all'art.  10,
comma 4. Per data di  ultimazione  si  intende  la  data  dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni.