Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'art. 6, relative a: a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; b) brevetti, programmi informatici e licenze software; c) formazione del personale inerenti agli aspetti su cui e' incentrato il progetto a fronte del quale e' richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto. 2. E' altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui al comma 1 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi; d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento. 3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; b) essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.). 4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a beni usati e a mezzi targati; b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo; c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e' previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto; d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA; f) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.