Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese strettamente funzionali  alla  realizzazione  dei  progetti  di
investimento di cui all'art. 6, relative a: 
    a) acquisto di  macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di
fabbrica, comprese le relative spese di installazione; 
    b) brevetti, programmi informatici e licenze software; 
    c) formazione del personale  inerenti  agli  aspetti  su  cui  e'
incentrato  il   progetto   a   fronte   del   quale   e'   richiesta
l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che  non
hanno  relazioni  con  l'acquirente  e  alle  normali  condizioni  di
mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto. 
  2. E' altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura
delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese
di cui al comma 1 complessivamente ritenute ammissibili. Le  esigenze
di capitale circolante  devono  essere  giustificate  nella  proposta
progettuale e possono essere utilizzate ai fini del  pagamento  delle
seguenti voci di spesa: 
    a) materie prime, ivi compresi  i  beni  acquistati  soggetti  ad
ulteriori  processi  di  trasformazione,  sussidiarie,  materiali  di
consumo e merci; 
    b) servizi, diversi da quelli compresi  nelle  spese  di  cui  al
comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; 
    c) godimento di beni di terzi; 
    d)  personale  direttamente  impiegato  nella  realizzazione  dei
progetti di investimento. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere sostenute successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; 
    b) essere pagate esclusivamente attraverso  uno  specifico  conto
corrente intestato  all'impresa  beneficiaria  e  con  modalita'  che
consentano  la  piena  tracciabilita'  del  pagamento  e  l'immediata
riconducibilita' dello stesso alla relativa  fattura  o  al  relativo
documento giustificativo di  spesa  (bonifici  bancari,  SEPA  Credit
Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.). 
  4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 
    a) relative a beni usati e a mezzi targati; 
    b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo; 
    c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non  e'
previsto presso la sede operativa prevista per la  realizzazione  del
progetto; 
    d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
euro 500,00 al netto di IVA; 
    f) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore  aggiunto  e'
ammissibile all'agevolazione solo se la  stessa  rappresenta  per  il
beneficiario un costo effettivo non recuperabile.