Art. 8 Agevolazione concedibile 1. Il contributo di cui al presente decreto e' concesso nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7 ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 22 del regolamento di esenzione, nella forma di sovvenzione di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo art. 22.