Art. 8 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il contributo di cui  al  presente  decreto  e'  concesso  nella
misura del  cinquanta  per  cento  delle  spese  ammissibili  di  cui
all'art. 7 ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art.  22  del
regolamento di esenzione,  nella  forma  di  sovvenzione  di  cui  al
paragrafo 3, lettera c), del medesimo art. 22.