Art. 9 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 3. Le domande di agevolazione, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e dalla proposta progettuale, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Ogni impresa puo' presentare una sola domanda di agevolazione. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni potranno essere concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.