Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 123/1998. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
internet   del   Ministero   (www.mise.gov.it).   Con   il   medesimo
provvedimento, sono resi disponibili gli  schemi  in  base  ai  quali
devono essere presentate le domande  di  agevolazione  e  l'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte del Ministero, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a
definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 
  3. Le domande  di  agevolazione,  corredate  da  una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei  requisiti  di
cui  all'art.  5  e  dalla  proposta   progettuale,   devono   essere
presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di  cui
al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso  l'apposita
procedura  informatica  resa  disponibile  sul  sito   internet   del
Ministero (www.mise.gov.it). Ogni impresa puo'  presentare  una  sola
domanda di agevolazione. 
  4. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili. Qualora le risorse residue  non  consentano  l'integrale
accoglimento  delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda  di
agevolazione, le agevolazioni  potranno  essere  concesse  in  misura
parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.