Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. L'aiuto spettante a ciascun beneficiario e' condizionato al verificarsi di un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018, risultante dai dati del registro. Per le imprese agricole, i quantitativi sono riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal registro. 2. Il valore mediano del triennio 2016 - 2018 e' calcolato prendendo in considerazione i quantitativi di olive molite da ciascun beneficiario nel suddetto periodo, come risultanti dal registro. 3. L'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la diminuzione totale del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al valore mediano calcolato nel triennio 2016-2018, tenuto conto della capacita' lavorativa del beneficiario cosi' come riportato nella tabella allegata (Allegato I). 4. L'aiuto e' concesso al beneficiario nel limite dell'importo massimo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» come «impresa unica». 5. Ove le richieste di aiuto superino gli 8 milioni di euro, si procede alla riduzione proporzionale degli aiuti concessi.