Art. 4 
 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. L'aiuto spettante a  ciascun  beneficiario  e'  condizionato  al
verificarsi di un decremento del fatturato rispetto al valore mediano
del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018,  risultante  dai
dati del registro. Per  le  imprese  agricole,  i  quantitativi  sono
riferiti  alla  trasformazione  delle  olive  non  provenienti  dalla
propria azienda, come risultanti dal registro. 
  2. Il  valore  mediano  del  triennio  2016  -  2018  e'  calcolato
prendendo in considerazione i quantitativi di olive molite da ciascun
beneficiario nel suddetto periodo, come risultanti dal registro. 
  3. L'aiuto e' determinato in base al rapporto tra  l'ammontare  dei
fondi stanziati e la diminuzione totale  del  quantitativo  di  olive
molite nella campagna di commercializzazione  2018-2019  rispetto  al
valore mediano calcolato nel triennio 2016-2018, tenuto  conto  della
capacita' lavorativa del  beneficiario  cosi'  come  riportato  nella
tabella allegata (Allegato I). 
  4. L'aiuto e' concesso  al  beneficiario  nel  limite  dell'importo
massimo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle
condizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» come «impresa unica». 
  5. Ove le richieste di aiuto superino gli 8  milioni  di  euro,  si
procede alla riduzione proporzionale degli aiuti concessi.