L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  Amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime Amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al
6%  delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per  l'Obiettivo
investimenti in favore della crescita e  dell'occupazione,  in  forza
dei quali nel 2019  l'importo  della  riserva  sara'  definitivamente
assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione,  adottata  a
seguito della verifica di efficacia, ai  programmi  e  priorita'  che
avranno conseguito i propri target intermedi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che  abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   215/2014   della
Commissione  europea  del  7  marzo  2014  che  stabilisce  norme  di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25  febbraio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  per   i   Programmi   operativi   nell'ambito
dell'obiettivo   investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle  regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale  europeo  nonche'  degli  Stati  membri
ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per  il
periodo 2014-2020; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione  annuale  per
Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione  a  titolo
dell'obiettivo   investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale  europea,
la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  delle  risorse   della
dotazione  specifica  per  l'iniziativa  a  favore   dell'occupazione
giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da
trasferire  dalle  dotazioni  del  Fondo  di  coesione  e  dei  Fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e   al
Parlamento europeo  del  30  giugno  2016  concernente  l'adeguamento
tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito
nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica
di coesione  (articoli  6  e  7  del  regolamento  n.  1311/2013  del
Consiglio  che  stabilisce  il  quadro  finanziario  pluriennale  per
periodo 2014-2020); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941  della  Commissione
del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di  esecuzione
2014/190/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per  quanto  riguarda  l'ammontare  delle  risorse  per  la
coesione  economica,  sociale  e  territoriale  disponibili  per  gli
impegni di bilancio per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio  2015  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi  europei,
per il periodo di programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio,
previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Vista la decisione della  Commissione  europea  C(2020)4719  dell'8
luglio 2020 con la  quale,  a  modifica  della  precedente  decisione
C(2020)2628 del 22 aprile  2020,  viene  rideterminata  la  quota  di
cofinanziamento  nazionale  pubblico  al  netto  della   riserva   di
efficacia del Programma operativo Puglia  2014-2020,  rispettivamente
in euro 655.196.464,00 a fronte  FESR  e  in  euro  181.516.221,00  a
fronte FSE; 
  Considerato che, in relazione alla riduzione della quota  nazionale
pubblica a fronte FESR del  POR  Puglia  stabilita  con  la  predetta
decisione   comunitaria,   deve   essere   rideterminata   in    euro
458.637.524,80  la  corrispondente  quota  a  carico  del  Fondo   di
rotazione di cui alla legge n.  183/1987,  mediante  riduzione  delle
assegnazioni gia' disposte con propri decreti, per le annualita'  dal
2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualita' 2018 e
2019; 
  Considerato che, in relazione alla riduzione della quota  nazionale
pubblica a fronte FSE  del  POR  Puglia  stabilita  con  la  predetta
decisione   comunitaria,   deve   essere   rideterminata   in    euro
127.061.354,70  la  corrispondente  quota  a  carico  del  Fondo   di
rotazione di cui alla legge n.  183/1987,  mediante  riduzione  delle
assegnazioni gia' disposte con propri decreti, per le annualita'  dal
2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualita' 2018 e
2019; 
  Considerato che per il suddetto Programma e' stato gia'  assicurato
il cofinanziamento statale a  fronte  FESR  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto  della  riserva  di
efficacia,  per  le  annualita'  dal  2015  al  2019  con  i  decreti
direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 del 2018,  n.
8 e n. 37 del 2019 e n. 20 del 2020 e per i prefinanziamenti relativi
alle annualita' 2018 e 2019 con i decreti direttoriali n. 38 del 2018
e   n.   10   del   2019,   ammontante   complessivamente   ad   euro
1.453.982.887,36; 
  Considerato che per il suddetto Programma e' stato gia'  assicurato
il cofinanziamento statale  a  fronte  FSE  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto  della  riserva  di
efficacia,  per  le  annualita'  dal  2015  al  2019  con  i  decreti
direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 del 2018,  n.
8 e n. 37 del 2019 e n. 20 del 2020 e per i prefinanziamenti relativi
alle annualita' 2018 e 2019 con i decreti direttoriali n. 38 del 2018
e n. 10 del 2019, ammontante complessivamente ad euro 423.699.232,15; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del  9
dicembre 2020 tenutasi in videoconferenza,  ai  sensi  dell'art.  87,
commi  1  e  2  del  decreto-legge   n.   18/2020,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  dell'art.  263  del
decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Per effetto della riduzione della quota nazionale  pubblica  del
Programma operativo regionale (POR) Puglia  2014-2020,  la  quota  di
cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, relativamente
alle annualita' dal 2014 al 2020, viene rideterminata in  complessivi
euro 585.698.879,50 e rispettivamente in euro 458.637.524,80 a fronte
FESR e in euro  127.061.354,70  a  fronte  FSE  come  indicato  nella
tabella allegata che fa parte integrante del decreto. 
  2. La  predetta  assegnazione  di  euro  458.637.524,80  annulla  e
sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione  disposte
in favore del POR Puglia a fronte FESR, per le annualita' dal 2014 al
2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualita'  2018  e  2019
con i decreti direttoriali citati nelle premesse. 
  3. La  predetta  assegnazione  di  euro  127.061.354,70  annulla  e
sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione  disposte
in favore del POR Puglia a fronte FSE, per le annualita' dal 2014  al
2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualita'  2018  e  2019
con i decreti direttoriali citati nelle premesse. 
  4. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dalle  Amministrazioni
titolari dei Programmi. 
  5.  La  Regione  Puglia  effettua  tutti  i  controlli   circa   la
sussistenza, anche in capo ai  beneficiari,  dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto  2,
e  verifica  che  i  finanziamenti  comunitari  e   nazionali   siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  6. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, la Regione  Puglia  titolare
degli interventi comunica i relativi dati al sistema di  monitoraggio
unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 dicembre 2020 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 4