Art. 4 
 
              Disposizioni in materia di sub-commissari 
 
  1. Il Commissario straordinario, in attuazione di  quanto  disposto
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con  proprio
decreto, sentiti i presidenti di regione, nomina i  sub-commissari  e
puo' delegare agli stessi poteri e funzioni per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi individuati  con  l'ordinanza  di  cui
all'art.1. 
  2. I sub-commissari operano con i poteri e nel rispetto  di  quanto
previsto dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di  cui  all'art.
1. 
  3. Per lo svolgimento delle  proprie  attivita',  i  sub-commissari
sono  coadiuvati  dall'Ufficio  di  supporto  di   cui   all'art.   4
dell'ordinanza n. 106 del 2020, nonche' dal nucleo di esperti di  cui
al successivo art. 5 della presente ordinanza. 
  4. L'Ufficio di supporto ai sub-commissari di cui  al  comma  3  e'
istituito con decreto del Commissario straordinario ed  e'  composto,
oltre che dal responsabile, da unita' di  personale  in  possesso  di
adeguate  professionalita'  da  individuare  con  provvedimento   del
Commissario straordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art.  50,
comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, dal comma 7, dell'art.  4,
dell'ordinanza n.106 del  2020,  nonche'  attraverso  le  convenzioni
stipulate  con  Invitalia  S.p.a.  e  Fintecna  S.p.a.  L'Ufficio  di
supporto assicura inoltre il  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta
collaborazione e la Direzione generale della struttura commissariale.