Art. 4 Disposizioni in materia di sub-commissari 1. Il Commissario straordinario, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con proprio decreto, sentiti i presidenti di regione, nomina i sub-commissari e puo' delegare agli stessi poteri e funzioni per il coordinamento e la realizzazione degli interventi individuati con l'ordinanza di cui all'art.1. 2. I sub-commissari operano con i poteri e nel rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di cui all'art. 1. 3. Per lo svolgimento delle proprie attivita', i sub-commissari sono coadiuvati dall'Ufficio di supporto di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020, nonche' dal nucleo di esperti di cui al successivo art. 5 della presente ordinanza. 4. L'Ufficio di supporto ai sub-commissari di cui al comma 3 e' istituito con decreto del Commissario straordinario ed e' composto, oltre che dal responsabile, da unita' di personale in possesso di adeguate professionalita' da individuare con provvedimento del Commissario straordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, dal comma 7, dell'art. 4, dell'ordinanza n.106 del 2020, nonche' attraverso le convenzioni stipulate con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. L'Ufficio di supporto assicura inoltre il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e la Direzione generale della struttura commissariale.