Art. 5 
 
                 Costituzione del nucleo di esperti 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario  e  i  sub-commissari,  per   la
realizzazione degli interventi  di  cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza, si avvalgono di un nucleo di esperti, nel  limite  massimo
di cinque unita' in ragione di quanto disposto dall'art. 50, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso di titolo di studio  e
di particolare esperienza professionale coerenti  con  le  competenze
richieste per ciascuna attivita' di supporto, individuati secondo  la
procedura di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.  165
del 2001. 
  2. Gli esperti sono  nominati  con  provvedimenti  del  Commissario
straordinario. Nel medesimo provvedimento e' stabilito  il  compenso,
nel limite massimo di 40.000,00 euro annui. Per lo svolgimento  delle
attivita' affidate agli esperti sono riconosciuti eventuali  rimborsi
delle spese documentate. 
  3. Il nucleo di esperti opera con il coordinamento del  Commissario
e, per quanto a loro delegato, dei sub commissari. Per lo svolgimento
delle attivita' di competenza, il nucleo puo'  essere  coadiuvato  da
parte degli altri uffici di cui si compone la struttura commissariale
e puo' richiedere ogni informazione utile ai fini  dello  svolgimento
dell'incarico; a tal fine e' assicurato, in particolare, il flusso di
informazioni con l'Ufficio monitoraggio e  stato  di  attuazione  dei
programmi. 
  4. Gli esperti del  nucleo  provvedono,  ciascuno  nell'ambito  del
proprio profilo professionale, a valutare ed  elaborare  procedure  e
modalita'   attuative   per   l'accelerazione   della   ricostruzione
nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  all'art.  1;  ad   effettuare
un'analisi sulle procedure da adottare, anche  utilizzando  strumenti
derogatori  delle  norme  vigenti,  finalizzate  a   semplificare   e
accelerare la realizzazione degli interventi di  cui  all'art.  1;  a
fornire  supporto  specialistico   per   gli   specifici   interventi
individuati con le ordinanze di cui all'art. 1, attraverso  l'analisi
della normativa vigente  e  l'individuazione  dei  principi  e  delle
disposizioni  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza   all'Unione
europea e delle procedure derogatorie adottabili, nonche'  attraverso
la definizione delle procedure attivabili per  la  realizzazione  dei
singoli interventi, la valutazione sulle misure  organizzative  e  di
supporto per i soggetti attuatori individuati  per  la  realizzazione
degli interventi e la definizione dei flussi informativi  all'interno
della struttura commissariale e  con  gli  altri  soggetti  coinvolti
nella realizzazione degli interventi. Il nucleo, inoltre, verifica la
concreta fattibilita' della utilizzazione, in via generale o in  casi
specifici,  delle  possibili   modalita'   di   realizzazione   degli
interventi, quali, a titolo esemplificativo, gli  accordi  quadro  su
uno o piu'  interventi,  in  ambito  comunale  o  sovracomunale,  gli
appalti unitari delle opere pubbliche comunali, le concessioni per la
ricostruzione  delle  infrastrutture   pubbliche,   il   partenariato
pubblico-pubblico e il partenariato pubblico-privato, le  convenzioni
e ogni altra procedura in materia di esecuzione dei lavori.