Art. 5 Costituzione del nucleo di esperti 1. Il Commissario straordinario e i sub-commissari, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, si avvalgono di un nucleo di esperti, nel limite massimo di cinque unita' in ragione di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso di titolo di studio e di particolare esperienza professionale coerenti con le competenze richieste per ciascuna attivita' di supporto, individuati secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Gli esperti sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento e' stabilito il compenso, nel limite massimo di 40.000,00 euro annui. Per lo svolgimento delle attivita' affidate agli esperti sono riconosciuti eventuali rimborsi delle spese documentate. 3. Il nucleo di esperti opera con il coordinamento del Commissario e, per quanto a loro delegato, dei sub commissari. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza, il nucleo puo' essere coadiuvato da parte degli altri uffici di cui si compone la struttura commissariale e puo' richiedere ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dell'incarico; a tal fine e' assicurato, in particolare, il flusso di informazioni con l'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi. 4. Gli esperti del nucleo provvedono, ciascuno nell'ambito del proprio profilo professionale, a valutare ed elaborare procedure e modalita' attuative per l'accelerazione della ricostruzione nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 1; ad effettuare un'analisi sulle procedure da adottare, anche utilizzando strumenti derogatori delle norme vigenti, finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1; a fornire supporto specialistico per gli specifici interventi individuati con le ordinanze di cui all'art. 1, attraverso l'analisi della normativa vigente e l'individuazione dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle procedure derogatorie adottabili, nonche' attraverso la definizione delle procedure attivabili per la realizzazione dei singoli interventi, la valutazione sulle misure organizzative e di supporto per i soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli interventi e la definizione dei flussi informativi all'interno della struttura commissariale e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi. Il nucleo, inoltre, verifica la concreta fattibilita' della utilizzazione, in via generale o in casi specifici, delle possibili modalita' di realizzazione degli interventi, quali, a titolo esemplificativo, gli accordi quadro su uno o piu' interventi, in ambito comunale o sovracomunale, gli appalti unitari delle opere pubbliche comunali, le concessioni per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche, il partenariato pubblico-pubblico e il partenariato pubblico-privato, le convenzioni e ogni altra procedura in materia di esecuzione dei lavori.