Art. 6 Disposizioni in materia di soggetti attuatori 1. Per le attivita' urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attivita' conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario puo' avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attivita' di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro societa' in house nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' di professionalita' individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.