Art. 6 
 
            Disposizioni in materia di soggetti attuatori 
 
  1. Per le attivita' urgenti di progettazione e realizzazione  degli
interventi  di  cui  all'art.  1,  e   per   ogni   altra   attivita'
conseguenziale  e  connessa,  il   Commissario   straordinario   puo'
avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge
n. 189 del 2016, nonche' dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico  o  a  partecipazione  e
controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione.  Per
ogni attivita' di supporto  tecnico,  giuridico-amministrativo  e  di
tipo specialistico connessa alla realizzazione  degli  interventi,  i
soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita
convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e
territoriali, delle loro societa' in house  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche'
di professionalita' individuate con le convenzioni di cui all'art. 8,
ultimo capoverso, della presente ordinanza.  I  relativi  oneri  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.