Art. 7 Disposizioni in materia di conferenza di servizi 1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della conferenza permanente e della conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, puo' indire un'apposita conferenza di servizi secondo modalita' semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. La conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. 3. Il Commissario straordinario puo' delegare i soggetti attuatori per l'indizione e la conduzione della conferenza di servizi. 4. Il Commissario straordinario e i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati.