Art. 7 
 
          Disposizioni in materia di conferenza di servizi 
 
  1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti  i
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati, inclusi quelli di gestori di  beni  o  servizi  pubblici,
necessari   alla   realizzazione   del   progetto,   il   Commissario
straordinario, in alternativa al  ricorso  al  modulo  procedimentale
della conferenza permanente  e  della  conferenza  regionale  di  cui
all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  puo'  indire
un'apposita conferenza di servizi secondo  modalita'  semplificate  e
con  termini  ulteriormente  ridotti,  stabiliti  con  le   ordinanze
speciali di cui  agli  articoli  1,  comma  4,  e  2  della  presente
ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art.  2.
La conclusione positiva  della  conferenza  di  servizi  produce  gli
effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189  del
2016. 
  2. Per i progetti di interventi e di opere per  cui  sono  previste
dalla normativa  vigente  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti  su  aree
naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse,
in deroga alle vigenti disposizioni,  entro  il  termine  massimo  di
trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della  fase
di consultazione del pubblico, ove prevista, non  inferiore  a  dieci
giorni. 
  3. Il Commissario straordinario puo' delegare i soggetti  attuatori
per l'indizione e la conduzione della conferenza di servizi. 
  4. Il Commissario straordinario  e  i  soggetti  attuatori  possono
procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali  espropriazioni
adottando tempestivamente  il  decreto  di  occupazione  di  urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo  alla  redazione
dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in  possesso
dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni della regione o
degli enti territoriali interessati.