Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il
quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con  la  quale  e'
stata disciplinata  l'organizzazione  della  struttura  centrale  del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  in
particolare l'art. 4; 
  Ritenuta la necessita' di: 
    integrare  e  completare  la  disciplina  degli   interventi   di
ricostruzione di compendi immobiliari, mediante la previsione di piu'
appropriate e specifiche modalita' di calcolo del contributo; 
    prevedere  il  riordino  e  la  razionalizzazione  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  riparazione,   ripristino,   recupero,
restauro  e  ricostruzione  degli  immobili  di  interesse  culturale
appartenenti  a  soggetti  privati,  anche  al  fine  diprevedere  un
contributo ulteriore per la riparazione e  il  restauro  di  immobili
sottoposti alle norme di tutela del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
ancorche' non ancora sottoposti a  verifica  positiva  dell'interesse
culturale,  allo  scopo  di  assicurare  una   maggiore   rispondenza
dell'importo del contributo alle effettive esigenze di  completamento
degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino  di  tali
immobili, ivi inclusi gli interventi di restauro, tenendo conto delle
peculiarita'  tecniche,  architettoniche  e   costruttive   di   tali
immobili; 
    completare la normativa afferente le procedure  di  ricostruzione
degli interventi unitari; 
    individuare correttivi all'ordinanza n. 51 del 28 marzo  2018  al
fine di superare criticita' di ordine interpretativo; 
    fornire una sistematizzazione delle norme sui condomini; 
    inserire norme di coordinamento  tra  le  procedure  inerenti  al
contributo di ricostruzione  e  ripristino  del  patrimonio  edilizio
privato  danneggiato  e  quelle  previste  dalla  normativa   vigente
inerenti agli istituti disciplinati dall'art. 119  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77 (cosiddetti «Sisma-bonus» ed «Eco-bonus»); 
    definire le procedure amministrative necessarie ad accelerare gli
interventi  connessi  agli  edifici  danneggiati  che   costituiscono
pericolo per la pubblica  incolumita'  o  la  salubrita'  e  l'igiene
pubblica ovvero impediscano o siano di  ostacolo  alla  ricostruzione
privata; 
    fornire chiarimenti in ordine alla normativa  vigente  in  ordine
alle cosiddette tolleranze costruttive; 
    fornire chiarimenti in ordine alla definizione  degli  interventi
di  immediata  esecuzione,  anche  ai  fini  della  disciplina  della
decadenza del contributo di cui all'art. 8 del decreto-legge  n.  189
del 2016, precisando altresi' gli interventi di riparazione di  danni
lievi che, in considerazione  di  impedimenti  di  natura  giuridica,
tecnica o materiale, non  possono  essere  considerati  di  immediata
esecuzione, individuando, conseguentemente, i rispettivi  termini  di
decadenza per la presentazione delle domande  di  contributo  per  la
riparazione; 
    prevedere la proroga della convenzione in  essere  con  Invitalia
S.p.a. per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi; 
    introdurre una procedura di  monitoraggio  obbligatoria  per  gli
interventi di ricostruzione privata; 
    adeguare la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo relative ad edifici con danni gravi ai termini individuati
dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la conclusione dello  stato  di
emergenza; 
    procedere ad abrogare ovvero a modificare le  disposizioni  delle
vigenti  ordinanze  che  risultano  non  piu'  compatibili  con   gli
obiettivi di semplificazione,  nonche'  introdurre  disposizioni  che
favoriscano la ripresa economica all'interno dei comuni del cratere; 
    adeguare i parametri per accedere al regime semplificato previsto
dall'ordinanza 100; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento  del  22  dicembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi 
              di ricostruzione di compendi immobiliari 
 
  1.   Il   comune,   qualora    riconosca    l'interesse    pubblico
dell'intervento, puo' autorizzare, di norma con permesso di costruire
convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un  intero
compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti
e danneggiati, in termini di collocazione, area  di  sedime,  sagoma,
volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unita' strutturali  e
immobiliari, nonche' di  modifica  del  disegno  dei  lotti  e  della
viabilita'. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile
per la realizzazione  dell'intervento  e'  il  minore  tra  il  costo
dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a
sua volta inferiore, il costo  convenzionale  di  progetto,  entrambi
come meglio definiti nel comma 4. 
  3. L'intervento  di  cui  al  comma  1  costituisce  intervento  di
ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, lettera  f),  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in   materia   edilizia   (di   seguito   denominato   «testo   unico
dell'edilizia»), ed e' autorizzato dal comune attraverso il  permesso
di  costruire  convenzionato,  anche   in   deroga   agli   strumenti
urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1,
del medesimo testo unico dell'edilizia. 
  4. Ai fini della presente ordinanza, si intende per: 
    a) «compendio immobiliare»,  un  insieme  di  piu'  edifici,  non
necessariamente  interconnessi  ma  contigui  dal  punto   di   vista
geografico    e    funzionale,    all'interno    di    un     tessuto
urbanistico-edilizio  compreso  in  un  unico  perimetro,  quale  una
porzione di abitato costituita da uno o  piu'  isolati  o  un  intero
nucleo  urbano,  per  i  quali  si  renda  necessario  un  intervento
unitario, anche con eventuale modificazione del  disegno  dei  lotti,
degli isolati e della rete stradale; 
    b)  «costo  convenzionale  potenziale»,  il  costo  convenzionale
calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con
le  modalita'  previste  delle  vigenti  ordinanze,  comprensivo   di
incrementi e maggiorazioni, ove applicabili; 
    c) «costo riparametrato al metro  quadro»,  il  rapporto  tra  il
costo convenzionale potenziale  e  la  superficie  netta  dell'intero
complesso edilizio alla data del sisma; 
    d) «costo convenzionale di progetto», il prodotto  tra  il  costo
riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta  risultante
dalla stato di progetto del compendio immobiliare. 
  5. Nel costo degli interventi di cui al comma  1  sono  considerati
ammissibili quelli di  urbanizzazione  primaria  indispensabili  alla
fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime  di  proprieta'
del soggetto beneficiario, nonche' ogni altra spesa,  per  interventi
all'interno  della  medesima   area,   indispensabile   a   garantire
l'allaccio delle utenze relative ai servizi  ambientali,  energetici,
telematici e di telefonia, fino al collegamento  con  le  derivazioni
pubbliche. 
  6. In presenza  di  piu'  soggetti  beneficiari,  si  applicano  le
disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'art. 11 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  di  seguito   denominato
«decreto-legge n. 189 del 2016». In tale ipotesi i costi  ammissibili
a contributo eccedenti il contributo concedibile, come  calcolato  in
base alle disposizioni del  presente  articolo,  sono  attribuiti  ai
singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle  unita'
immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al  sisma,  ovvero
allo stato di progetto qualora inferiori. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' agli
interventi  di  ricostruzione  di  compendi  immobiliari  adibiti  ad
attivita' produttive in esercizio al momento del sisma,  eseguiti  in
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti.