Art. 12 
 
Misure  attuative  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  57,  comma
  3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art.  57,  comma
3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  i  soggetti
privati e i titolari di attivita' economiche e produttive,  ricadenti
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
che  hanno  subito  danni  a   seguito   degli   eccezionali   eventi
meteorologici della seconda decade del mese di gennaio  2017,  devono
presentare entro e non oltre il 31 marzo 2021 istanza presso i comuni
territorialmente  competenti  con  le   modalita'   specificate   nel
successivo comma 2. 
  2. Le richieste di contributo devono essere  corredate  di  perizia
asseverata, redatta dai  professionisti  incaricati,  per  interventi
relativi a edifici,  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili,  delocalizzazione  mediante   acquisto   di   fabbricato
equivalente, e per le sole attivita' economiche  e  produttive  anche
per il ristoro dei  beni  mobili  strumentali,  delle  infrastrutture
fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP.
La perizia deve descrivere e  documentare  in  modo  esauriente,  col
corredo  di  adeguata  documentazione   tecnica   e   ove   possibile
fotografica, l'ubicazione degli  immobili,  i  beni  danneggiati,  il
nesso di causalita' diretto tra il  danno  subito  e  gli  eventi  in
argomento, i costi relativi  al  ripristino  o  riacquisto  dei  beni
danneggiati e al ristoro del danno  economico  relativo  ai  prodotti
DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione  del  costo  degli
interventi  di  riparazione  o  di   ricostruzione,   e   l'eventuale
dichiarazione  relativa  al  riconoscimento  di  contributi  con   il
finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-ter,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e  di  indennizzi  per  polizze
assicurative stipulate per le medesime finalita'. 
  3. Nella ricognizione di cui al comma 1  non  sono  ricompresi  gli
immobili dichiarati inagibili a seguito di  scheda  FAST  o  AeDES  o
altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di
delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive  ai
sensi  delle  ordinanze  commissariali  vigenti,  nonche'  tutte   le
strutture prive del requisito di  sicurezza  statica  in  quanto  non
rispondenti ai requisiti minimi di cui alle  norme  tecniche  per  le
costruzioni. 
  4. In presenza di ruderi o di edifici collabenti danneggiati  dagli
eventi in  argomento,  i  soggetti  legittimati  potranno  presentare
istanza corredata da perizia asseverata, fermo restando le specifiche
tecniche richieste al comma 2. 
  5. Le risultanze della ricognizione di cui al comma 1 devono essere
trasmesse dalle amministrazioni comunali territorialmente  competenti
all'Ufficio speciale di riferimento, attraverso le modalita' definite
da quest'ultimo, entro il 15 marzo 2021. 
  6.  Il  Commissario  straordinario  di  Governo  a  seguito   della
trasmissione  degli  elenchi   di   cui   al   comma   5   procedera'
all'emanazione    di    apposita    ordinanza    finalizzata     alla
regolamentazione e  concessione  dei  contributi  in  relazione  alle
risorse finanziarie disponibili. 
  7. Gli enti pubblici  competenti  sui  territori  ricompresi  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
possono presentare presso l'Ufficio speciale di riferimento, entro il
31 marzo 2021, la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico. 
  8. Le attivita' ricognitive dei danni, di cui al presente articolo,
non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per  il
ristoro degli stessi.