Art. 13 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 1. All'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1: 1) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole: «e risultavano dotati di uno o piu' vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300»; 2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) edifici in muratura, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme.»; 3) dopo la lettera c) del comma 1 e' inserita la seguente: «d) edifici in muratura, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati.»; b) nell'art. 2: 1) al comma 2 le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»; 2) al comma 3 le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»; 3) al comma 4 le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»; 4) al comma 5 la lettera: «b)» e' sostituita dalla seguente: «c)»; c) nell'art. 4, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilita' strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, e' assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. Sono riconosciute maggiorazioni di cui alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo. L'Ufficio speciale ha facolta' di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.».