Art. 13 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
               all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 
 
  1. All'ordinanza n.  61  del  1°  agosto  2018  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'art. 1: 
      1) alla lettera a) del comma 1 sono  soppresse  le  parole:  «e
risultavano dotati di uno o piu' vani di  altezza  libera  interpiano
mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta  maggiore
di mq 300»; 
      2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «b)
edifici in muratura,  diversi  da  quelli  indicati  alla  precedente
lettera a), che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad  usi
pubblici,  ivi  compresi,   a   mero   titolo   esemplificativo,   la
destinazione a scuole private e paritarie, a  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie e a caserme.»; 
      3) dopo la lettera c) del comma 1 e' inserita la seguente:  «d)
edifici in muratura, anche non adibiti  ad  usi  pubblici,  vincolati
dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data  degli
eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili
in base alla loro specifica destinazione, ma  non  erano  al  momento
utilizzati.»; 
    b) nell'art. 2: 
      1) al comma 2 le parole «alle lettere a) e b)» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla lettera a»; 
      2) al comma 3 le parole «alle lettere a) e b)» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla lettera a»; 
      3) al comma 4 le parole «alle lettere a) e b)» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla lettera a»; 
      4) al comma 5 la lettera: «b)» e'  sostituita  dalla  seguente:
«c)»; 
    c) nell'art. 4, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Gli immobili di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
della presente ordinanza sono ammissibili a contributo  limitatamente
alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilita' strutturale e le
opere di finitura interne ed esterne, facendo  riferimento  a  quelle
necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma,  per
restituire all'intero  edificio  l'aspetto  decorativo  e  funzionale
originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale,  in
ogni caso,  e'  assunto  il  livello  operativo  attribuito  e  trova
applicazione lo scaglionamento  per  classi  di  superficie  previste
dalla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza n.  19  del  7  aprile
2017. Sono riconosciute maggiorazioni di cui alle ordinanze n. 4  del
17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e  n.  19  del  7  aprile
2017,  laddove  compatibili  con  le  opere  ammesse  a   contributo.
L'Ufficio speciale ha facolta' di  non  ammettere  a  contributo  gli
interventi motivatamente ritenuti incongrui  o  non  giustificati  in
relazione al danno subito, alla dimensione  ed  alle  caratteristiche
dell'opera.».