Art. 14 
 
                 Ulteriori modifiche ed abrogazioni 
 
  1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del
17 novembre 2016  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  lavori  di  cui
all'art. 2 devono essere  iniziati  entro  tre  mesi  dalla  data  di
concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla  data  di
inizio dei medesimi.». 
  2. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 12 dell'art. 5 le parole: «con esclusione  dei  costi
di demolizione» sono soppresse; 
    b) al comma 1 dell'art. 11 le parole: «prima di  due  anni  dalla
data di» sono sostituite con le parole «fino al»; 
    c) il comma 7 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma  6  puo'
essere concesso  un  contributo  determinato  sulla  base  del  costo
parametrico previsto nella tabella 6  per  il  livello  operativo  L4
calcolato sulla  superficie  utile  dell'edificio  da  delocalizzare,
incrementato percentualmente per quanto necessario  a  compensare  il
costo effettivo di acquisto  od  esproprio  dell'area  di  superficie
equivalente, e comunque fino al 30%. L'area dove  insiste  l'edificio
da delocalizzare e quella  di  relativa  pertinenza,  liberate  dalle
macerie conseguenti alla demolizione a cura  del  proprietario,  sono
cedute gratuitamente al comune per essere  adibite  ad  uso  pubblico
compatibile  con  le  condizioni  di  instabilita'  della  zona.   Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di  cui  al
secondo periodo del precedente comma 6.»; 
    d) il comma 9 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
      «In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi  del
comma 6, il vice Commissario puo'  autorizzare  l'acquisto  di  altro
edificio esistente agibile,  non  abusivo,  conforme  alla  normativa
urbanistica, edilizia e sismica, con  capacita'  di  resistenza  alle
azioni sismiche non inferiore al valore del 60%  di  quello  previsto
per le nuove costruzioni ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre  2016,  ubicato
nello stesso comune o in un  comune  confinante  previo  assenso  dei
comuni interessati.»; 
    e) all'art. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
      i) «12-bis.  Qualora  all'interno  di  un  edificio  rientrante
nell'ambito di applicazione del  presente  articolo,  siano  presenti
piu' unita' immobiliari, di diversa proprieta',  e'  riconosciuta  la
facolta', in alternativa alla delocalizzazione  dell'intero  edificio
in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro
edificio di cui  al  comma  9,  di  procedere,  previa  deliberazione
unanime dell'assemblea  di  condominio,  all'acquisto  di  abitazione
equivalente  da  parte   dei   proprietari   delle   singole   unita'
immobiliari. In presenza di soggetti legittimati  sulla  base  di  un
diritto reale di  godimento  l'acquisto  equivalente  e'  subordinato
all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti
dal comma 9 in ordine alle  caratteristiche  urbanistiche,  edilizie,
sismiche e di localizzazione dell'immobile.»; 
      ii) «12-ter. Il contributo concedibile per ogni singola  unita'
immobiliare e' pari al minore tra il costo di  acquisto  della  nuova
unita'  immobiliare,  di  superficie  non  superiore  a   quella   da
delocalizzare, e  la  quota,  di  pertinenza  della  medesima  unita'
immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato  ai
sensi del comma 11.»; 
      iii) «12 quater. Per le finalita' di cui al  precedente  comma,
il costo parametrico  di  pertinenza  delle  unita'  immobiliari  che
compongono l'edificio da delocalizzare e' commisurato alla superficie
netta delle medesime. Il costo parametrico  degli  edifici,  composti
esclusivamente da unita' immobiliari di  cui  all'art.  6,  comma  2,
lettera  c)  ricadenti  nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
decreto-legge n. 189/2016, che non siano  ricomprese  all'interno  di
centri storici e borghi caratteristici, ovvero non  siano  utilizzate
come abitazione principale, e' ridotto del 50%. Qualora nell'edificio
sia presente almeno una  unita'  immobiliare  utilizzata  come  prima
abitazione  la  riduzione  del  50%  prevista  per  le  altre  unita'
immobiliari di cui al precedente periodo e' limitata al  costo  delle
finiture esclusive.»; 
    f) il comma 13 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
      «13. Nei casi  di  cui  al  comma  9,  l'area  su  cui  insiste
l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle  macerie
conseguenti alla demolizione a cura del  soggetto  legittimato,  sono
cedute gratuitamente al comune per essere  adibite  ad  uso  pubblico
compatibile  con  le  condizioni  di  instabilita'  della  zona.   Al
contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13  si
aggiunge in ogni caso  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per l'atto  pubblico
di trasferimento della proprieta' e delle spese  consequenziali,  ivi
comprese  quelle  inerenti  all'imposta  di  registro,  catastale   e
ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA  se
dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto  per  le
dette  voci  di  spesa,  comprensive  delle  spese  tecniche  per  la
presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati,  non  puo'
comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale. 
    g) al comma 3 dell'art. 23 le parole: «del 30%»  sono  sostituite
dalle parole «del 40%»; 
    h) all'allegato 1, tabella 7 alla  lettera  g)  le  parole:  «con
gravi disabilita' motorie ed invalidita' permanenti» sono  sostituite
dalle parole: «con gravi disabilita' motorie o invalidita' permanenti
pari o superiore al 75%»; 
  3. All'ordinanza n.  13  del  9  gennaio  2017  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8 dell'art. 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nei casi in cui gli stessi interventi, con esclusione delle
attivita' zootecniche, non possano essere realizzati  in  sito  o  in
altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute  modificazioni
degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di
vista  idrogeologico,  sismico,  della  destinazione  urbanistica   o
funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti  del
contributo previsto, in area idonea del territorio  di  altro  comune
del cratere, previa conclusione di un accordo di programma  ai  sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  tra  le
due amministrazioni.»; 
    b) al comma 9-ter dell'art. 3 le parole:  «Nel  caso  di  livello
operativo dell'edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per  la
demolizione, l'acquisto dell'area  di  pertinenza  ove  delocalizzare
definitivamente l'attivita' e la bonifica dell'area  su  cui  sorgeva
l'immobile  danneggiato  sono  di  competenza  del  beneficiario  del
contributo. Nel caso di edifici che rientrano nel  livello  operativo
L4,   l'acquisto   dell'area   di   pertinenza   ove    delocalizzare
definitivamente l'attivita' e l'eventuale bonifica dell'area  su  cui
sorgeva l'immobile danneggiato sono di  competenza  del  beneficiario
del  contributo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  ogni  caso
l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare  definitivamente
l'attivita'  e  l'eventuale  bonifica  dell'area   su   cui   sorgeva
l'immobile  danneggiato  sono  di  competenza  del  beneficiario  del
contributo»; 
    c) al comma 1  dell'art.  6  le  parole:  «ubicato  nello  stesso
comune» sono soppresse; 
    d) il primo periodo del comma 1 dell'art. 15  e'  sostituito  dal
seguente: «I lavori di ripristino  con  miglioramento  sismico  o  di
ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi  dalla  data  di
concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi  dalla
data di inizio dei medesimi.»; 
    e) all'art. 23, comma 3, lettera a), il numero «18» e' sostituito
dal numero «19». 
  4. Il punto 4 dell'allegato C dell'ordinanza n. 105 del  22  agosto
2020  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il   progetto   dovra'   porsi
l'obiettivo del  raggiungimento  del  massimo  livello  di  sicurezza
compatibile  con  i  vincoli   posti   dalle   esigenze   di   tutela
architettonica e storico-artistica e,  ove  possibile,  dovra'  porsi
l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In  tale  caso
la progettazione dovra' garantire l'eliminazione delle carenze di cui
al punto 8.7.4 delle NTC  del  2018  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.». 
  a. Nell'allegato 2 all'ordinanza n. 19 del 2017 intitolato  «Schema
di contratto d'appalto», nelle  premesse,  le  parole  «nel  caso  di
importo dei lavori superiore a 150.000 euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti «nel caso di importo dei lavori superiore a 258.000 euro». 
  b. All'ordinanza n. 108 del  10  ottobre  2020  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) Il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito con il seguente: 
      «3. I componenti dell'Osservatorio tecnico  sono  nominati  con
provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di  10
membri,  di  cui  7  espressione  delle   professioni   tecniche,   3
espressione  della   struttura   commissariale,   con   funzione   di
presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno
la partecipazione dei direttori degli USR o loro  delegati.  Ad  essi
non spetta alcuna indennita', salvo il rimborso delle spese effettive
documentate.  Su  proposta  del   presidente,   l'Osservatorio   puo'
disciplinare con regolamento i propri lavori.». 
  6. Le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 3 dell'art.
2, dell'ordinanza n.  4  del  2016,  nel  comma  4-bis  dell'art.  13
dell'ordinanza n.  13  del  2017  e  nel  comma  4-bis  dell'art.  12
dell'ordinanza n. 19 del 2017, sono  identicamente  sostituite  dalla
seguente:  «Il  soggetto  legittimato,  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione di cui al comma 2, a  pena  di  improcedibilita'  della
domanda di contributo, trasmette all'Ufficio  speciale  l'indicazione
dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal
soggetto  legittimato  a  chiedere  il  contributo  tra  quelle   che
risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  che  abbia  altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
  Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto  legittimato
deve produrre: 
    1)  il  documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC)
rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015,  attestante  che  l'impresa
incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi  di  legge
in materia contribuiva e previdenziale; 
    2)  l'autocertificazione,  proveniente  dall'impresa  incaricata,
attestante il possesso dei  requisiti  di  qualificazione  soggettiva
previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
nei  limiti  previsti  dall'art.  8,  comma  5,   lettera   c),   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata  attesti  di
essere iscritta nell'anagrafe  di  cui  all'art.  30,  comma  6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
    4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei lavori,  nonche'
l'amministratore  di  condominio  o  il  presidente   del   consorzio
incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino
di non avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,
quali quelli  di  legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,
socio, direttore  tecnico,  dipendente,  collaboratore  coordinato  e
continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla
selezione per l'affidamento dei lavori e  con  le  eventuali  imprese
subappaltatrici, nonche' con le  imprese  incaricate  delle  indagini
preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio  sui  materiali,
ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita'  ovvero
rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o  con
chi riveste cariche societarie nelle stesse.». 
  7. All'ordinanza n.  60  del  31  luglio  2018  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'art. 4 la parola: «fedele» e' soppressa; 
    b) al comma 2 dell'art. 4 la parola: «fedele» e' soppressa; 
    c) la lettera c) del comma 2  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c)  al  passaggio  dall'intervento  di  rafforzamento   locale
all'intervento di adeguamento sismico ai sensi  delle  vigenti  norme
tecniche per le costruzioni ovvero  di  demolizione  e  ricostruzione
dell'edificio.». 
  8. Al punto 1 dell'allegato 1 dell'ordinanza n.  62  del  3  agosto
2018 le  parole:  «150.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«258.000 euro».