Art. 14 Ulteriori modifiche ed abrogazioni 1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e' sostituito dal seguente: «I lavori di cui all'art. 2 devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi.». 2. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12 dell'art. 5 le parole: «con esclusione dei costi di demolizione» sono soppresse; b) al comma 1 dell'art. 11 le parole: «prima di due anni dalla data di» sono sostituite con le parole «fino al»; c) il comma 7 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: «7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 puo' essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.»; d) il comma 9 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: «In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario puo' autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacita' di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.»; e) all'art. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: i) «12-bis. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti piu' unita' immobiliari, di diversa proprieta', e' riconosciuta la facolta', in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 9, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unita' immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente e' subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 9 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.»; ii) «12-ter. Il contributo concedibile per ogni singola unita' immobiliare e' pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unita' immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unita' immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 11.»; iii) «12 quater. Per le finalita' di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unita' immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare e' commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unita' immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, e' ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unita' immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unita' immobiliari di cui al precedente periodo e' limitata al costo delle finiture esclusive.»; f) il comma 13 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: «13. Nei casi di cui al comma 9, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per l'atto pubblico di trasferimento della proprieta' e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non puo' comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale. g) al comma 3 dell'art. 23 le parole: «del 30%» sono sostituite dalle parole «del 40%»; h) all'allegato 1, tabella 7 alla lettera g) le parole: «con gravi disabilita' motorie ed invalidita' permanenti» sono sostituite dalle parole: «con gravi disabilita' motorie o invalidita' permanenti pari o superiore al 75%»; 3. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 dell'art. 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui gli stessi interventi, con esclusione delle attivita' zootecniche, non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea del territorio di altro comune del cratere, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le due amministrazioni.»; b) al comma 9-ter dell'art. 3 le parole: «Nel caso di livello operativo dell'edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attivita' e la bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di edifici che rientrano nel livello operativo L4, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attivita' e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attivita' e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo»; c) al comma 1 dell'art. 6 le parole: «ubicato nello stesso comune» sono soppresse; d) il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: «I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.»; e) all'art. 23, comma 3, lettera a), il numero «18» e' sostituito dal numero «19». 4. Il punto 4 dell'allegato C dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e' sostituito dal seguente: «Il progetto dovra' porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovra' porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovra' garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.». a. Nell'allegato 2 all'ordinanza n. 19 del 2017 intitolato «Schema di contratto d'appalto», nelle premesse, le parole «nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «nel caso di importo dei lavori superiore a 258.000 euro». b. All'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito con il seguente: «3. I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della struttura commissariale, con funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennita', salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio puo' disciplinare con regolamento i propri lavori.». 6. Le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 3 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 4 del 2016, nel comma 4-bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 13 del 2017 e nel comma 4-bis dell'art. 12 dell'ordinanza n. 19 del 2017, sono identicamente sostituite dalla seguente: «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilita' della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre: 1) il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale; 2) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 189 del 2016; 3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. 4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonche' l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.». 7. All'ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 4 la parola: «fedele» e' soppressa; b) al comma 2 dell'art. 4 la parola: «fedele» e' soppressa; c) la lettera c) del comma 2 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «c) al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero di demolizione e ricostruzione dell'edificio.». 8. Al punto 1 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «258.000 euro».