Art. 15 
 
               Modifiche all'ordinanza n. 100 del 2020 
 
  1. All'ordinanza n.  100  del  9  maggio  2020  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 1  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) euro 600.000,00 per gli interventi di immediata riparazione
per il rafforzamento locale degli edifici residenziali  e  produttivi
che presentano danni lievi; il limite di importo e'  elevato  a  euro
1.500.000,00 per gli edifici con oltre quattro unita'  immobiliari  e
fino a 10 unita' immobiliari e ad euro 2.000.000,00 per  gli  edifici
con oltre 10 unita' immobiliari;»; 
    b) la lettera b) del comma 1  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) euro 2.000.000,00, per gli  interventi  di  ripristino  con
miglioramento o adeguamento sismico o di  nuova  costruzione  per  le
abitazioni o le attivita' produttive che presentano danni  gravi;  il
limite di importo e' elevato a euro 3.000.000,00 per gli edifici  con
oltre quattro unita' immobiliari e fino a 10 unita' immobiliari e  ad
euro 5.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unita' immobiliari;»; 
    c) alla lettera d) del comma 1  dell'art.  6,  dopo  il  punto  e
virgola, e' aggiunta la seguente frase: «resta salva la  facolta'  di
effettuare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro
i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. Qualora,
concluso il procedimento, il professionista non abbia provveduto alla
comunicazione di cui al precedente  periodo,  l'USR  gli  assegna  un
ulteriore termine perentorio di trenta giorni, con  l'avvertenza  che
l'inutile decorso di questo nuovo termine  determinera'  l'automatica
improcedibilita'  della  domanda  di  contributo.  Fermi  restando  i
termini per la presentazione delle domande previsti  dalle  ordinanze
commissariali, nelle ipotesi di cui al precedente periodo il soggetto
legittimato ha la  facolta'  di  riproporre  la  domanda,  che  sara'
tuttavia esaminata e trattata dall'USR come una domanda nuova secondo
l'ordine cronologico di esame delle pratiche in  base  alla  data  di
presentazione.».