Art. 18 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, e 14
della  presente  ordinanza  hanno  efficacia  esclusivamente  per  le
istanze di  contributo  per  le  quali  gli  interventi  edilizi  non
risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento. 
  2. Le disposizioni di cui all'allegato 1, tabella 7,  lettere  1h),
2h) e 3h), dell'ordinanza n.  19  del  2017,  cosi'  come  introdotte
dall'ordinanza n. 95 del 20 marzo  2020,  si  applicano  a  tutte  le
istanze per le quali, alla data di entrata in vigore  della  presente
ordinanza, non risultano  conclusi  i  lavori  relativi  all'edificio
danneggiato.