Art. 18 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, e 14 della presente ordinanza hanno efficacia esclusivamente per le istanze di contributo per le quali gli interventi edilizi non risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento. 2. Le disposizioni di cui all'allegato 1, tabella 7, lettere 1h), 2h) e 3h), dell'ordinanza n. 19 del 2017, cosi' come introdotte dall'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, si applicano a tutte le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non risultano conclusi i lavori relativi all'edificio danneggiato.