Art. 2 Interventi di recupero e interventi di restauro sugli edifici di interesse culturale 1. Con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico previsto dall'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, il Commissario straordinario provvede al riordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020. 2. Fino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti, le cui disposizioni incompatibili sono abrogate a decorrere dalla medesima data. Alle domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza di cui al comma 1, che non siano gia' state definite alla medesima data, continua ad applicarsi il regime delle ordinanze richiamate nel comma 1, salvo che il soggetto legittimato presenti un'apposita variante, anche mediante integrazione della domanda originaria, nella quale chieda l'applicazione del nuovo regime, qualora piu' favorevole. 3. Le disposizioni delle ordinanze vigenti indicate nel comma 1 si interpretano nel senso che gli incrementi del costo parametrico in esse previsti sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia stata presentata, prima della domanda di contributo, la domanda di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del predetto art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che la verifica positiva da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo intervenga prima della concessione del contributo. L'incremento di cui al periodo precedente e' altresi' applicabile agli edifici che siano stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 e seguenti, del suddetto decreto legislativo n. 42 del 2004, successivamente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.