Art. 2 
 
           Interventi di recupero e interventi di restauro 
                sugli edifici di interesse culturale 
 
  1. Con apposita ordinanza  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d'intesa con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla base  di  una
proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico  previsto  dall'art.  8
dell'ordinanza  commissariale  n.  105  del  17  settembre  2020,  il
Commissario   straordinario   provvede    al    riordino    e    alla
razionalizzazione  delle   vigenti   disposizioni   in   materia   di
riparazione, ripristino, recupero,  restauro  e  ricostruzione  degli
immobili di interesse  culturale  appartenenti  a  soggetti  privati,
contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre  2016,  n.  13  del  9
gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e  n.
90 del 24 gennaio 2020. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore  dell'ordinanza  di  cui  al
comma 1 continuano a trovare applicazione le  disposizioni  contenute
nelle ordinanze  vigenti,  le  cui  disposizioni  incompatibili  sono
abrogate a decorrere dalla medesima data. Alle domande di  contributo
presentate prima dell'entrata in  vigore  dell'ordinanza  di  cui  al
comma 1, che non  siano  gia'  state  definite  alla  medesima  data,
continua ad applicarsi il regime delle ordinanze richiamate nel comma
1, salvo che il soggetto legittimato presenti  un'apposita  variante,
anche mediante integrazione della  domanda  originaria,  nella  quale
chieda l'applicazione del nuovo regime, qualora piu' favorevole. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze vigenti indicate nel comma 1  si
interpretano nel senso che gli incrementi del  costo  parametrico  in
esse previsti sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti
alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma  1,  e  12
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia stata
presentata, prima della domanda di contributo, la domanda di verifica
dell'interesse culturale, ai sensi del predetto art. 12  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004, a condizione che la verifica positiva  da
parte dei competenti organi del Ministero per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo intervenga  prima  della  concessione  del
contributo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'  altresi'
applicabile agli edifici che  siano  stati  dichiarati  di  interesse
culturale particolarmente importante, ai  sensi  degli  articoli  10,
comma 3, e 13 e seguenti, del suddetto decreto legislativo n. 42  del
2004, successivamente agli eventi sismici verificatisi a partire  dal
24 agosto 2016.