Art. 3 Semplificazioni in materia di interventi unitari 1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-bis dell'art. 15 e' soppresso; b) l'art. 15-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 15-bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attivita' produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, puo' sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalita' individuate dal presente articolo. 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, l'intervento unitario e' ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni: a) la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1; b) nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici gia' demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l'aggregato dovevano contenere almeno una unita' immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unita' immobiliare sede di attivita' economica attiva alla medesima data, 3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui all'art. 15, comma 1, ridotti al 50 per cento; c) dopo l'art. 15-bis sono inseriti i seguenti: 1) «Art. 15-ter (Ulteriori semplificazioni nell'ambito degli interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 15 e 15-bis, e' comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda tre o piu' edifici danneggiati, con livello operativo superiore o uguale ad L0, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa costituzione di un consorzio con le modalita' di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 15 e 15-bis. 3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza. 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 15, comma 5». 2) «Art. 15-quater (Interventi unitari su due edifici). - 1. Sono ammessi, in presenza della volonta' dei soggetti legittimati, interventi unitari che comprendono due edifici danneggiati, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. L'intervento deve garantire per entrambi gli edifici il medesimo livello di sicurezza all'azione sismica, senza le maggiorazioni e gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 15 e dal comma 3 dell'art. 15-bis. Nel caso in cui almeno uno degli edifici abbia livello operativo uguale o superiore a L1, l'intervento edilizio puo' prevedere la demolizione e ricostruzione. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale e' calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici. In tali casi, in alternativa alla costituzione del consorzio di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese in assemblea con deliberazione unanime dei proprietari ovvero, in presenza di piu' soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la volonta' dei condomini. 3) «Art. 15-quinquies (Ulteriori forme associative). - 1. Ferme restando la modalita' di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dalle vigenti ordinanze commissariali, nonche' la procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli 15, 15-bis e 16, e' sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei proprietari degli edifici singoli, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici. 2. Il coordinamento delle attivita' inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 e' assicurata mediante la costituzione di una commissione composta dai presidenti dei singoli consorzi e, eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attivita' ad esse connessa, nonche' alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori. 3. La commissione nomina, al proprio interno, il coordinatore dei consorzi. La commissione e' convocata dal coordinatore. Si applica alla commissione la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016»; d) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Aggregati nei centri storici). - 1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i comuni possono individuare con deliberazione del consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici. 3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unita' minime di intervento (UMI) composte da almeno tre edifici. 4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge, garantendo l'unitarieta' dell'intervento sugli edifici di cui e' composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15, nonche', per i casi ivi previsti, dell'art. 15-bis. 5. I comuni, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, ne informano gli uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unita' immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 15, comma 1. 6. Nel caso di aggregato edilizio articolato in piu' UMI qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarieta' dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonche' della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attivita' di coordinamento e' ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge. 7. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, e' disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli articoli 15 e 15-bis. 8. Ferma restando l'unitarieta' dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da piu' UMI, da garantire con le modalita' di cui al comma 5, la domanda di contributo puo' essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa, redatta dal coordinatore di cui al comma 6, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.»; e) il comma 6 dell'art. 18 e' sostituito dai seguenti: «6. Negli ambiti definiti dall'art. 16, comma 2, sono ammissibili a contributo, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero aggregato e il ripristino delle finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di superficie complessiva inferiore al 50 per cento di quella dell'aggregato che: a) hanno le caratteristiche di cui al comma 1; b) alla data del sisma non contenevano unita' immobiliari utilizzabili; c) se a destinazione produttiva, non contengono unita' immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata una attivita' economica; d) sono pertinenze esterne di edifici agibili non presenti nell'aggregato; e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo. 6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il contributo e' determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni, per garantire il ripristino della continuita' strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo e' previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.». 2. Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.