Art. 3 
 
                     Semplificazioni in materia 
                        di interventi unitari 
 
  1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 5-bis dell'art. 15 e' soppresso; 
    b) l'art. 15-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 15-bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari). - 1.
Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, in presenza di un  aggregato
edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da  edifici
inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad  abitazione  e/o
ad attivita' produttiva attiva con  tipologia  edilizia  assimilabile
all'abitativo, puo'  sempre  procedersi  ad  intervento  unitario  di
miglioramento  o  di  adeguamento  sismico   o   di   demolizione   e
ricostruzione, nei limiti e con le modalita' individuate dal presente
articolo. 
  2. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'art. 15, l'intervento unitario e' ammesso qualora sussistano  le
seguenti condizioni: 
    a) la maggioranza degli edifici che compongono  l'aggregato,  che
rappresenti almeno il 51 per  cento  della  superficie  totale  dello
stesso, deve essere in possesso di un livello operativo  superiore  o
uguale a L1; 
    b)  nell'ipotesi  di  demolizione  e  ricostruzione   ovvero   di
ricostruzione di edifici gia' demoliti o crollati, tutti gli  edifici
che compongono  l'aggregato  dovevano  contenere  almeno  una  unita'
immobiliare utilizzabile, alla data del  24  agosto  2016,  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei  casi  di
edifici a destinazione produttiva, almeno una unita' immobiliare sede
di attivita' economica attiva alla medesima data, 
  3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i  quali  sia
necessaria la costituzione  del  consorzio  fra  proprietari  di  cui
all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano
le maggiorazioni e gli  incrementi  di  cui  all'art.  15,  comma  1,
ridotti al 50 per cento; 
    c) dopo l'art. 15-bis sono inseriti i seguenti: 
  1)  «Art.  15-ter  (Ulteriori  semplificazioni  nell'ambito   degli
interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui  agli  articoli
15 e 15-bis, e' comunque sempre possibile procedere ad un  intervento
unitario che comprenda tre o piu' edifici  danneggiati,  con  livello
operativo superiore o uguale ad L0, con  destinazione  abitativa  e/o
produttiva  con  tipologia   edilizia   assimilabile   all'abitativo,
contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa
costituzione di un consorzio con le modalita'  di  cui  all'art.  11,
comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli  operativi
autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista  e  non
si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui  agli  articoli
15 e 15-bis. 
  3.  Sono  ricomprese,  nel  costo  degli  interventi  del  presente
articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di  cui
all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza. 
  4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 15, comma 5». 
  2) «Art. 15-quater (Interventi unitari su due edifici). -  1.  Sono
ammessi,  in  presenza  della  volonta'  dei  soggetti   legittimati,
interventi unitari  che  comprendono  due  edifici  danneggiati,  con
destinazione  abitativa  e/o  produttiva   con   tipologia   edilizia
assimilabile  all'abitativo,   contigui   e/o   strutturalmente   e/o
funzionalmente  interconnessi.  L'intervento   deve   garantire   per
entrambi gli edifici il  medesimo  livello  di  sicurezza  all'azione
sismica, senza le maggiorazioni e gli incrementi previsti dal comma 1
dell'art. 15 e dal comma 3 dell'art. 15-bis. Nel caso in  cui  almeno
uno degli edifici abbia livello operativo uguale o  superiore  a  L1,
l'intervento edilizio puo' prevedere la demolizione e  ricostruzione.
Resta fermo, in ogni caso, che il costo  convenzionale  ponderale  e'
calcolato sulla base dei livelli operativi dei  singoli  edifici.  In
tali casi, in alternativa alla  costituzione  del  consorzio  di  cui
all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189  del  2016,  tutte  le
decisioni  inerenti  all'esecuzione  dell'intervento  sono  prese  in
assemblea  con  deliberazione  unanime  dei  proprietari  ovvero,  in
presenza di piu' soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la
volonta' dei condomini. 
  3) «Art. 15-quinquies (Ulteriori forme  associative).  -  1.  Ferme
restando la modalita' di calcolo  del  contributo  concedibile,  come
disciplinata  dalle  vigenti  ordinanze  commissariali,  nonche'   la
procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli  15,
15-bis e 16,  e'  sempre  consentita,  tra  i  consorzi  relativi  ad
aggregati  di  un'intera  frazione  o   parte   di   essa,   con   la
partecipazione, ove esistenti, anche dei  proprietari  degli  edifici
singoli, la gestione congiunta di fasi  del  processo  connesso  alla
realizzazione degli interventi di riparazione o  ricostruzione  degli
edifici. 
  2.  Il  coordinamento  delle  attivita'  inerenti   alla   gestione
congiunta di cui al comma 1 e' assicurata mediante la costituzione di
una commissione composta  dai  presidenti  dei  singoli  consorzi  e,
eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il  compito
di  procedere  alla  scelta  del  tecnico,  o  dei  tecnici,  per  la
progettazione  unitaria  degli  interventi  e  per   ogni   ulteriore
attivita'  ad  esse  connessa,  nonche'  alla   scelta   dell'impresa
esecutrice dei lavori. 
  3. La commissione nomina, al proprio interno, il  coordinatore  dei
consorzi. La commissione e' convocata dal  coordinatore.  Si  applica
alla  commissione  la  disciplina  prevista  per   i   consorzi   tra
proprietari di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
    d) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Aggregati nei centri storici). - 1. Nei centri storici  e
nei nuclei urbani e rurali interessati da  danni  ingenti  che  hanno
coinvolto interi aggregati edilizi, i comuni possono individuare  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  quelli  da  recuperare   con
intervento unitario ai sensi dell'art.  11,  comma  8,  dello  stesso
decreto-legge. 
  2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano: 
    a) centri storici le zone dei  centri  urbani  come  classificate
dagli strumenti urbanistici comunali; 
    b) nuclei urbani e rurali  i  centri  classificati  dall'ISTAT  e
riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica
regionali o  provinciali  che  siano  caratterizzati  da  un  tessuto
edilizio  antico  e  dalla  presenza  di  edifici  aggregati  le  cui
caratteristiche strutturali e tipologiche  richiedono  interventi  di
recupero  con  miglioramento   sismico   o   di   ricostruzione   con
conservazione dei valori architettonici e paesaggistici. 
  3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai comuni,
nel  caso  siano  costituiti  da  numerosi  edifici  possono   essere
suddivisi in Unita' minime di intervento (UMI) composte da almeno tre
edifici. 
  4.  I  soggetti  legittimati  di  ciascuna  UMI  si   costituiscono
autonomamente in consorzio  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  9,  del
decreto-legge, garantendo l'unitarieta' dell'intervento sugli edifici
di cui e' composta la stessa UMI attraverso la redazione di un  unico
progetto e  l'affidamento  dell'esecuzione  dei  lavori  ad  un'unica
impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  dell'art.  15,  nonche',
per i casi ivi previsti, dell'art. 15-bis. 
  5. I comuni, entro trenta giorni  dalla  deliberazione  di  cui  al
comma 1, ne informano gli  uffici  speciali  e  invitano  i  soggetti
legittimati delle unita'  immobiliari  comprese  nelle  UMI  e  negli
aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi  dell'art.
11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei trenta giorni  successivi
all'invito i soggetti legittimati che  rappresentino  almeno  il  51%
della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della  UMI,
calcolata come previsto  nello  stesso  art.  11,  comma  9,  non  si
costituiscano in consorzio, il comune si sostituisce  nell'esecuzione
dell'intervento, previa occupazione temporanea,  in  applicazione  di
quanto disposto dal comma 10 dello stesso art.  11.  La  costituzione
del consorzio avviene con le stesse modalita'  di  cui  all'art.  15,
comma 1. 
  6. Nel caso di aggregato edilizio articolato in piu' UMI qualora  i
presidenti  dei  consorzi  tra  i  soggetti  legittimati  delle   UMI
intendano incaricare  della  progettazione  e  direzione  dei  lavori
tecnici diversi, l'unitarieta' dell'intervento per l'aggregato  viene
garantita con  l'attribuzione  ad  uno  di  questi  del  compito  del
coordinamento della  progettazione  architettonica  e  strutturale  e
della direzione dei lavori, nonche' della redazione di un unico piano
di sicurezza e coordinamento. Il  coordinamento  della  progettazione
assicura il rispetto dei criteri di cui  alle  norme  tecniche  sulle
costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti
tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella
normativa urbanistica, ambientale e  paesaggistica  ed  eventualmente
nelle deliberazioni dei comuni  che  individuano  e  perimetrano  gli
aggregati e le UMI. Il compenso per l'attivita' di  coordinamento  e'
ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge. 
  7.  La  determinazione  del  contributo  concedibile   su   ciascun
aggregato, ovvero su ciascuna UMI, e' disciplinato, in relazione alla
tipologia degli interventi, dagli articoli 15 e 15-bis. 
  8. Ferma restando l'unitarieta' dell'intervento per ogni  aggregato
edilizio formato da piu' UMI, da garantire con le modalita' di cui al
comma  5,  la  domanda  di  contributo  puo'  essere  presentata  dal
presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI.
La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda
informativa,  redatta  dal  coordinatore   di   cui   al   comma   6,
riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il
modello reperibile nel sito web del Commissario.»; 
    e) il comma 6 dell'art. 18 e' sostituito dai seguenti: 
  «6. Negli ambiti definiti dall'art. 16, comma 2, sono ammissibili a
contributo, limitatamente alle opere  indispensabili  per  assicurare
l'agibilita' strutturale dell'intero aggregato e il ripristino  delle
finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di
superficie  complessiva  inferiore  al  50  per   cento   di   quella
dell'aggregato che: 
    a) hanno le caratteristiche di cui al comma 1; 
    b)  alla  data  del  sisma  non  contenevano  unita'  immobiliari
utilizzabili; 
    c)  se  a  destinazione   produttiva,   non   contengono   unita'
immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata  una  attivita'
economica; 
    d) sono  pertinenze  esterne  di  edifici  agibili  non  presenti
nell'aggregato; 
    e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle
vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo. 
  6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il contributo e' determinato  sul
minore  importo  tra  il  costo   parametrico   ponderale   calcolato
escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b),  c)
d) ed e) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi
delle norme tecniche sulle costruzioni, per garantire  il  ripristino
della continuita' strutturale, con il raggiungimento del  livello  di
sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle  finiture  e  degli
elementi  architettonici  esterni.  Al   fine   di   incentivare   la
realizzazione di interventi unitari, per gli  interventi  di  cui  al
presente articolo e' previsto  un  incremento  al  costo  parametrico
ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la
superficie degli  edifici  non  ammissibili  a  contributo  e  quella
dell'intero aggregato oggetto di intervento.». 
  2. Gli incrementi dei costi parametrici  degli  interventi  di  cui
agli articoli  15,  15-bis  e  16  dell'ordinanza  n.  19  del  2017,
concorrono  al  calcolo  del   costo   convenzionale   ponderale   in
proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi  si
riferiscono.