Art. 4 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 1. All'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «, ovvero l'attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma 2009» sono soppresse; b) dopo il comma 2 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. In caso di modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilita' accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all'istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR e' subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»; «2-ter. Per gli edifici non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente comma, l'ultimo esito attribuito secondo la procedura AeDES o FAST, o altra equivalente pur in assenza di istanza di sopralluogo, e' quello ritenuto valido ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR e' subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»; «2-quater. Per gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi ed interessati da ordinanze di inagibilita' sulla base di schede AeDES con esito B o C, la modifica in senso peggiorativo dello stato di danno, ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, puo' essere provata con le modalita' di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. In tali casi l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico, o di demolizione con ricostruzione, e la contestuale determinazione del livello operativo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, costituiscono accertamento di prevalenza del danno causato dagli eventi sismici del 2016/2017 e determinano l'equiparazione della scheda AeDES originaria ad un esito di totale inagibilita' dell'edificio (esito "E").»; «2-quinquies. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonche' dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilita' eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo e' integralmente accertato ed erogato secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.»; c) al comma 4 dell'art. 2 le parole «entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro le scadenze previste dalle ordinanze commissariali»; d) al comma 6 dell'art. 2 dopo le parole «per gli aggregati» sono aggiunte le seguenti: «individuati secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009»; e) dopo il comma 8 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti: 1) «8-bis. In caso di edifici danneggiati dal sisma del 2009 con esito di inagibilita' attribuito mediante perizia giurata/asseverata di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 27671 del 14 luglio 2009 e al decreto del Commissario delegato n. 41/2011, che alla data del sisma 2016/2017 risultavano utilizzati in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero e con esito non validato secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 39 del 2009, l'esito AeDES/FAST attribuito a seguito del sisma 2016/2017 e' da intendersi come «primo sopralluogo» e pertanto il contributo e' integralmente accertato ed erogato secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze del Commissario straordinario.»; 2) «8-ter. Per gli edifici privi di esito di agibilita' che ricadono all'interno degli aggregati obbligatori individuati ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati con le modalita' previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 anche in assenza di scheda FAST, ferma restando la loro successiva validazione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»; f) al comma 2 dell'art. 9, dopo le parole «ad abitazione principale dei residenti», sono aggiunte le seguenti: «o ad attivita' produttive in esercizio»; g) al comma 1 dell'art. 9-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole «degli anni 1997, 1998 e 2009» sono sostituite dalle parole «che hanno causato il primo danneggiamento»; 2) dopo le parole «il contributo e' riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che venga garantita l'agibilita' strutturale e il ripristino delle finiture esterne»; h) al comma 2 dell'art. 10, dopo le parole «del 1997» sono aggiunte le seguenti: «e 1998 e del 2009»; al medesimo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comune verifica anche l'eventuale sussistenza di aggravamenti, valutabili anche tramite atti in possesso della medesima amministrazione, che attestino un ulteriore danneggiamento dell'immobile a seguito degli eventi sopra richiamati anche in presenza di ordinanze di inagibilita' per sismi precedenti».