Art. 6 Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici 1. Gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche «superbonus»), nonche' ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, sono fruibili per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonche' per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito. 3. Ai fini delle nuove domande per poter accedere, oltre che ai contributi per la ricostruzione post sisma, agli incentivi fiscali di cui al comma 1, e' possibile redigere un progetto unitario dell'intervento ed un unico computo metrico estimativo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia gia' stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione. 5. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «Ecobonus») il termine di esecuzione dei lavori e' ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «super sisma bonus»), il medesimo termine e' equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.