Art. 6 
 
          Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione 
           privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici 
 
  1. Gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77 (di  seguito  anche  «superbonus»),  nonche'  ogni
altro incentivo  fiscale  applicabile  ai  sensi  della  legislazione
vigente, sono fruibili per l'importo eccedente il contributo previsto
per la ricostruzione. 
  2. Gli incentivi di cui al comma 1  sono  fruibili  per  tutti  gli
interventi  edilizi  di  riparazione  o  di  ricostruzione  in   sito
disciplinati  dalle  ordinanze   commissariali,   nonche'   per   gli
interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali  si
sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito. 
  3. Ai fini delle nuove domande per poter  accedere,  oltre  che  ai
contributi per la ricostruzione post sisma, agli incentivi fiscali di
cui  al  comma  1,  e'  possibile  redigere  un   progetto   unitario
dell'intervento ed un unico computo metrico estimativo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli
interventi  per  i  quali  sia  gia'  stato  emanato  il  decreto  di
concessione del contributo anche, ove occorra,  previa  presentazione
di varianti in corso  d'opera  nel  rispetto  della  normativa  sulla
ricostruzione. 
  5. Con riferimento agli interventi edilizi  su  edifici  con  danni
lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali  di  cui
ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'art.  119  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «Ecobonus») il termine  di  esecuzione
dei lavori e'  ulteriormente  prorogato  di  sei  mesi;  in  caso  di
interventi  edilizi  su  edifici  con  danni  lievi  che   comportano
lavorazioni finalizzate al miglioramento  sismico  dell'edificio  che
rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119, comma 4,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto  «super  sisma  bonus»),  il
medesimo termine e' equiparato a quello previsto per  gli  interventi
sugli edifici con danni gravi, fermi restando i  termini  individuati
dalla vigente normativa fiscale.