Art. 7 Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici 1. Gli edifici di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' ovvero siano causa di rischio per la salubrita' e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilita', devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario. 2. Spetta al proprietario, per gli interventi descritti nel comma 1, un contributo massimo di euro 80 al metro quadro. 3. In caso di inerzia, i comuni, ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi fissando un termine, trascorso il quale provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi finalizzati a tutelare l'incolumita' e la salute pubblica e la sicurezza urbana. 4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa richiesta dello stesso comune attestante il costo dell'intervento. 5. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 6. Il Commissario straordinario provvede al recupero nei confronti dei proprietari, anche con esecuzione forzata, delle somme di cui al precedente comma, come rendicontate dall'Ufficio speciale. 7. In presenza di edifici che rientrino tra quelli ammissibili a contributo e siano, analogamente a quelli indicati al comma 1, causa dei medesimi rischi, pericoli, impedimenti o ostacoli, l'azione sostitutiva del comune per gli interventi di demolizione o messa in sicurezza trova copertura finanziaria nelle risorse anticipate dagli USR con le medesime modalita' previste dai precedenti commi. Tali risorse trovano successiva compensazione nelle somme concesse per l'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio ovvero, nei casi di decadenza del contributo disciplinati dalle vigenti ordinanze, sono recuperate dal Commissario ai sensi del comma 6.