Art. 8 
 
                    Disciplina degli impedimenti 
             per gli interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Sono definiti come interventi di riparazione di danni lievi,  ma
non di immediata esecuzione, quelli individuati nella  circolare  del
Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21  novembre  2020,
ai  quali  sono   equiparati   quelli   compresi   nell'art.   15-ter
dell'ordinanza  n.  19  del  2017,  con  esclusione  degli  aggregati
composti esclusivamente da edifici con livello operativo uguale a L0. 
  2. Per  gli  interventi  su  edifici  compresi  all'interno  di  un
aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario,  ai  sensi  degli
articoli 15, 15-bis, 15-ter e 16 dell'ordinanza n. 19  del  2017,  il
termine per la presentazione della domanda  segue  la  programmazione
per i danni gravi. 
  3. Il termine per la presentazione della domanda per gli interventi
di cui al  comma  1  e'  stabilito  in  centocinquanta  giorni  dalla
rimozione dell'impedimento per gli interventi su edifici: 
    a) situati in zone  direttamente  interessate,  o  potenzialmente
coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica  o  in  aree
suscettibili  di  instabilita'  sismoindotta   che   ne   impediscono
l'immediata  esecuzione,  qualora  in  tali  aree  non   siano   gia'
finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio; 
    b) ricadenti nelle cosiddette  «zone  rosse»  istituite  mediante
apposita ordinanza sindacale  o  aventi  esiti  di  inagibilita'  con
rischio esterno, qualora non rimossi. 
  4. Il termine di  centocinquanta  giorni  decorre  dall'entrata  in
vigore dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, per  gli  interventi
di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree  ad  oggi
perimetrate ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016,
nelle quali, nel periodo precedente all'entrata in  vigore  dell'art.
5, comma 1, della  predetta  ordinanza  n.  107  del  2020,  non  era
possibile esercitare  la  facolta'  di  procedere  all'intervento  di
ricostruzione o riparazione dell'edificio. 
  5. Per i comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza
n.  107  del  2020  hanno  approvato,  con  delibera  consiliare,  il
«Documento direttore ricostruzione» (DDR) di cui all'ordinanza n.  39
dell'8 settembre 2017  e  che  hanno  in  via  di  adozione  i  piani
attuativi non si applica, fino all'approvazione del piano attuativo e
comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'art. 5, comma 1, della citata
ordinanza  n.  107  del  2020.  In  tali  casi  il  termine  per   la
presentazione della domanda e' di  centocinquanta  giorni  decorrenti
dal 1° maggio 2021. 
  6. L'attestazione della ricorrenza delle condizioni  impeditive  di
cui ai precedenti commi e' asseverata dal  professionista  unitamente
alla presentazione della domanda di contributo secondo la modulistica
che  sara'  predisposta  nella  piattaforma   informatica   messa   a
disposizione del Commissario. 
  7. Ferma restando la natura facoltativa  dei  piani  attuativi,  ai
sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 107 del 2020, nonche' la facolta'
di avviare immediatamente gli interventi di  ricostruzione  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza il  sindaco  comunica
all'USR e  al  Commissario  straordinario  se  e'  stato  avviato  il
procedimento di pianificazione dei  centri  perimetrati  o,  in  caso
negativo, se il comune intende avviarlo, indicando, in tal  caso,  il
termine  entro  il  quale   sara'   conferito   l'apposito   incarico
professionale, ovvero se il  comune  intende  proporre  il  Programma
straordinario di ricostruzione. Trascorso il suindicato termine senza
che  la  comunicazione  sia   stata   inoltrata,   ovvero   trascorso
inutilmente  il  termine  fissato  dal   comune   per   l'avvio   del
procedimento di pianificazione, la perimetrazione approvata ai  sensi
delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 25 del 23 maggio  2017
si  intende  decaduta,  senza  ulteriori  formalita',  ai  soli  fini
urbanistici per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera e). 
  8. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2021, di cui  al  comma  2
dell'art. 5 dell'ordinanza  n.  108  del  10  ottobre  2020,  per  il
completamento delle domande per  il  contributo  per  la  riparazione
degli edifici con danni lievi presentate ai sensi  del  comma  1  del
medesimo articolo e corredate della  documentazione  richiesta  dallo
stesso comma. Per tutte le domande che siano  state  inoltrate  sulla
base dell'ulteriore semplificazione, sotto  il  profilo  documentale,
descritta nella circolare  del  Commissario  straordinario  n.  prot.
CGRTS  0028612  del  21  novembre  2020,  i  termini  per  provvedere
all'integrazione ed al  completamento  delle  domande  medesime  sono
cosi' determinati: 
    a) 28 febbraio  2021,  qualora  l'intervento  di  riparazione  si
riferisca ad un edificio con almeno un'unita' immobiliare  utilizzata
quale abitazione principale che goda delle agevolazioni  connesse  al
contributo di autonoma sistemazione (CAS); 
    b) 31 marzo 2021 qualora l'intervento di riparazione si riferisca
ad un edificio con  almeno  un'unita'  immobiliare  utilizzata  quale
abitazione  principale   che   goda   delle   agevolazioni   connesse
all'utilizzo delle soluzioni abitative  in  emergenza  (SAE),  ovvero
riguardi  un  edificio  ove  siano  presenti   attivita'   produttive
delocalizzate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9  del
14 dicembre 2016; 
    c) 30 aprile 2021, in tutti i casi diversi  da  quelli  descritti
nel primo capoverso e nelle lettere a) e b). 
  9. Per gli edifici classificati con esito di danno «E» dalla scheda
Aedes per i quali, successivamente alla data del  30  novembre  2020,
sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  a
seguito di valutazione in via preventiva,  ai  sensi  degli  articoli
6-bis delle ordinanze commissariali n. 13 e n. 19 del 2017, ovvero in
sede istruttoria, nonche'  da  parte  del  professionista  incaricato
all'atto della presentazione della domanda di contributo, un  livello
operativo pari a L0, si applicano le disposizioni e i termini di  cui
al successivo art. 9. 
  10. Le domande di concessione  di  contributo  per  la  riparazione
degli edifici con danni lievi per le quali nel periodo dal 1° ottobre
al 30 novembre 2020 sia  intervenuto  un  provvedimento  di  rigetto,
inammissibilita' o  archiviazione,  ovvero  siano  state  oggetto  di
ritiro da parte del richiedente, possono essere ripresentate, a  pena
di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 
  11. Sono ammissibili le domande di concessione di contributo per la
riparazione  degli  edifici  con  danni  lievi  per   le   quali   la
comunicazione di avvio dei lavori ed il relativo corredo  documentale
siano stati presentati  in  difformita'  dalle  modalita'  e  termini
previsti dagli articoli 2  e  4  dell'ordinanza  n.  4  del  2016,  a
condizione che la domanda e la documentazione integrativa di  cui  ai
commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge n 189 del 2016 siano  state
prodotte entro il termine di scadenza del 30 novembre 2020.