Art. 8 Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione 1. Sono definiti come interventi di riparazione di danni lievi, ma non di immediata esecuzione, quelli individuati nella circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, ai quali sono equiparati quelli compresi nell'art. 15-ter dell'ordinanza n. 19 del 2017, con esclusione degli aggregati composti esclusivamente da edifici con livello operativo uguale a L0. 2. Per gli interventi su edifici compresi all'interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario, ai sensi degli articoli 15, 15-bis, 15-ter e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, il termine per la presentazione della domanda segue la programmazione per i danni gravi. 3. Il termine per la presentazione della domanda per gli interventi di cui al comma 1 e' stabilito in centocinquanta giorni dalla rimozione dell'impedimento per gli interventi su edifici: a) situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilita' sismoindotta che ne impediscono l'immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano gia' finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio; b) ricadenti nelle cosiddette «zone rosse» istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilita' con rischio esterno, qualora non rimossi. 4. Il termine di centocinquanta giorni decorre dall'entrata in vigore dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, per gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali, nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1, della predetta ordinanza n. 107 del 2020, non era possibile esercitare la facolta' di procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione dell'edificio. 5. Per i comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera consiliare, il «Documento direttore ricostruzione» (DDR) di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi non si applica, fino all'approvazione del piano attuativo e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'art. 5, comma 1, della citata ordinanza n. 107 del 2020. In tali casi il termine per la presentazione della domanda e' di centocinquanta giorni decorrenti dal 1° maggio 2021. 6. L'attestazione della ricorrenza delle condizioni impeditive di cui ai precedenti commi e' asseverata dal professionista unitamente alla presentazione della domanda di contributo secondo la modulistica che sara' predisposta nella piattaforma informatica messa a disposizione del Commissario. 7. Ferma restando la natura facoltativa dei piani attuativi, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 107 del 2020, nonche' la facolta' di avviare immediatamente gli interventi di ricostruzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il sindaco comunica all'USR e al Commissario straordinario se e' stato avviato il procedimento di pianificazione dei centri perimetrati o, in caso negativo, se il comune intende avviarlo, indicando, in tal caso, il termine entro il quale sara' conferito l'apposito incarico professionale, ovvero se il comune intende proporre il Programma straordinario di ricostruzione. Trascorso il suindicato termine senza che la comunicazione sia stata inoltrata, ovvero trascorso inutilmente il termine fissato dal comune per l'avvio del procedimento di pianificazione, la perimetrazione approvata ai sensi delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 si intende decaduta, senza ulteriori formalita', ai soli fini urbanistici per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera e). 8. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2021, di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, per il completamento delle domande per il contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi presentate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e corredate della documentazione richiesta dallo stesso comma. Per tutte le domande che siano state inoltrate sulla base dell'ulteriore semplificazione, sotto il profilo documentale, descritta nella circolare del Commissario straordinario n. prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, i termini per provvedere all'integrazione ed al completamento delle domande medesime sono cosi' determinati: a) 28 febbraio 2021, qualora l'intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un'unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse al contributo di autonoma sistemazione (CAS); b) 31 marzo 2021 qualora l'intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un'unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse all'utilizzo delle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero riguardi un edificio ove siano presenti attivita' produttive delocalizzate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016; c) 30 aprile 2021, in tutti i casi diversi da quelli descritti nel primo capoverso e nelle lettere a) e b). 9. Per gli edifici classificati con esito di danno «E» dalla scheda Aedes per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi degli articoli 6-bis delle ordinanze commissariali n. 13 e n. 19 del 2017, ovvero in sede istruttoria, nonche' da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, si applicano le disposizioni e i termini di cui al successivo art. 9. 10. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilita' o archiviazione, ovvero siano state oggetto di ritiro da parte del richiedente, possono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 11. Sono ammissibili le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali la comunicazione di avvio dei lavori ed il relativo corredo documentale siano stati presentati in difformita' dalle modalita' e termini previsti dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza n. 4 del 2016, a condizione che la domanda e la documentazione integrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge n 189 del 2016 siano state prodotte entro il termine di scadenza del 30 novembre 2020.