Art. 9 
 
                 Proroga interventi sui danni gravi 
 
  1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 7  dell'ordinanza  n.  13
del 2017 e di cui al comma 1 dell'art. 9  dell'ordinanza  n.  19  del
2017 e'  prorogato  al  31  dicembre  2021,  fatte  salve  eventuali,
ulteriori proroghe di legge correlate alla  scadenza  della  gestione
straordinaria di cui all'art.  1,  commi  4-bis  e  4-quinquies,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o  loro
delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di
consorzio, ovvero il  professionista  incaricato  alla  presentazione
della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia gia'  stata
inoltrata al competente Ufficio speciale per la  ricostruzione,  sono
obbligati,  a  pena  di  decadenza  del  contributo,   ad   inoltrare
all'Ufficio  speciale   un'apposita   dichiarazione   contenente   la
manifestazione di volonta' a presentare la domanda di  contributo  di
cui al comma 1, entro i termini ivi previsti. 
  3. La dichiarazione di cui al comma 2  e'  presentata,  tramite  la
piattaforma informatica predisposta  dal  Commissario  straordinario,
mediante l'apposito  modello  e  con  le  modalita'  previsti  da  un
successivo decreto commissariale da adottare entro  la  data  del  31
marzo 2021. 
  4. Al  fine  di  corrispondere  all'esigenza  di  procedere  ad  un
censimento piu' puntuale dello stato di danno presente nel cratere  e
delle  risorse  finanziarie  necessarie  a  completare   l'opera   di
ricostruzione, il modello, previsto  nel  comma  3,  deve  contenere,
quali dati indispensabili, la  posta  elettronica  certificata  (PEC)
relativa al domicilio  digitale  del  soggetto  legittimato,  i  dati
catastali identificativi dell'edificio o degli  edifici,  il  livello
operativo presunto, il numero di unita'  immobiliari,  la  superficie
stimata dell'immobile,  nonche'  l'importo  presunto  dell'intervento
edilizio.