Art. 2 
 
 
         Disposizioni per garantire la continuita' operativa 
               degli Uffici del Ministero della salute 
 
  1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al
30 aprile 2021, mediante il soggetto attuatore gia'  individuato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414  del
7 febbraio 2020,  degli  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa gia' prorogati al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate,  con
oneri quantificati  in  euro  1.959.670,00,  nel  limite  massimo  di
novanta medici, uno psicologo, nove infermieri e cinque giornalisti. 
  2. Il personale medico  di  cui  al  comma  1  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  637  del  21
febbraio 2020. 
  3.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  1  e',   altresi',
autorizzato a prorogare, fino al  30  aprile  2021  l'affidamento  in
outsourcing del servizio di contact center di I livello  attivato  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il  potenziamento  del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', prorogato al 31  gennaio
2021 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n.  716  del  26  novembre  2020,  con  oneri
quantificati in euro 1.770.000,00. 
  4. Al proprio personale  non  dirigenziale  direttamente  impegnato
nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° febbraio 2021 e fino
al 30 aprile 2021, il Ministero della salute  e'  autorizzato,  anche
oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di  durata  massima
dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi  per  prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente reso in  presenza  sul  luogo  di
lavoro, nel limite  massimo  di  cinquanta  ore  mensili  pro-capite,
esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente  impiegati
in attivita' direttamente connesse  alla  gestione  della  situazione
emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa  previsti  dalla
normativa anche contrattuale vigente in materia, nel  limite  massimo
di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al  comma
5. 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  1  a
4, quantificati complessivamente in euro 3.929.670,00 si  provvede  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio  2020.  A
tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire  sulla
predetta contabilita' speciale le risorse pari ad  euro  2.429.670,00
allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione  e
il controllo delle malattie (CCM). 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 gennaio 2021 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli