Art. 2
Disposizioni per garantire la continuita' operativa
degli Uffici del Ministero della salute
1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
30 aprile 2021, mediante il soggetto attuatore gia' individuato con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del
7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa gia' prorogati al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate, con
oneri quantificati in euro 1.959.670,00, nel limite massimo di
novanta medici, uno psicologo, nove infermieri e cinque giornalisti.
2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere
autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle
funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di
profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21
febbraio 2020.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 e', altresi',
autorizzato a prorogare, fino al 30 aprile 2021 l'affidamento in
outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', prorogato al 31 gennaio
2021 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, con oneri
quantificati in euro 1.770.000,00.
4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato
nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° febbraio 2021 e fino
al 30 aprile 2021, il Ministero della salute e' autorizzato, anche
oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima
dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di
lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite,
esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati
in attivita' direttamente connesse alla gestione della situazione
emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla
normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo
di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al comma
5.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
4, quantificati complessivamente in euro 3.929.670,00 si provvede a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A
tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire sulla
predetta contabilita' speciale le risorse pari ad euro 2.429.670,00
allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie (CCM).
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2021
Il Capo del Dipartimento: Borrelli