IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS; Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale ha modificato l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, in particolare al fine di rinviare al 1 ° gennaio 2022 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tramite il medesimo Sistema TS; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4 del citato decreto del 31 luglio 2015, prevedendo che: l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie; resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi dalla scadenza di invio; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021 il quale prevede la proroga dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020; Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327 del 26 gennaio 2021 con la quale si prevede l'ampliamento delle tempistiche per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'anno 2021; Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto disposto dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021 e dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327 del 26 gennaio 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 270 del 29 ottobre 2020.