IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.  136,
come modificato dall'art. 15,  comma  1,  del  decreto-legge  del  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della  legge  n.  178
del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione  in  materia  di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni  di
imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS; 
  Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 183  del  31  dicembre
2020, il quale ha modificato l'art. 2,  comma  6-quater  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.  127  e  successive  modificazioni,  in
particolare al fine di rinviare al 1 ° gennaio 2022 la memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi  giornalieri,
per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS  dei  dati  ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi  precompilata,
tramite il medesimo Sistema TS; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  9
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio
2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica  dei  termini  per
l'esercizio  dell'opposizione,  da  parte  dell'assistito,   di   cui
all'art. 3, comma 4 del citato decreto del 31 luglio 2015, prevedendo
che: 
    l'assistito possa accedere al Sistema TS  dal  9  febbraio  all'8
marzo dell'anno successivo al periodo di imposta  di  riferimento  ai
fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie; 
    resta fermo che in caso di errata  trasmissione  dei  dati  delle
spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici  di
cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo
21 novembre 2014, n.  175,  la  trasmissione  dei  dati  corretti  va
effettuata, per le spese sanitarie  e  veterinarie,  entro  i  cinque
giorni successivi dalla scadenza di invio; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  29
ottobre 2020; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
20765 del 22 gennaio 2021 il quale prevede la proroga dei termini per
la trasmissione telematica dei dati delle  spese  sanitarie  relative
all'anno 2020; 
  Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327  del  26  gennaio
2021 con la quale si prevede l'ampliamento delle tempistiche  per  la
trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'anno 2021; 
  Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui  al
citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in coerenza con quanto disposto dal  predetto  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021
e dalla predetta nota dell'Agenzia delle  entrate  n.  24327  del  26
gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze  del  19  ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. n. 270 del 29 ottobre 2020.