Art. 2 
 
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie  relative
                        all'anno 2020 e 2021 
 
  1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito con il seguente comma 1: 
      «1. La trasmissione dei dati di cui  all'art.  2  del  presente
decreto e' effettuata: 
        a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno
2020; 
        b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel  primo
semestre dell'anno 2021; 
        c) entro il 31 gennaio  2022,  per  le  spese  sostenute  nel
secondo semestre dell'anno 2021; 
    c) entro la fine del mese  successivo  alla  data  del  documento
fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2022.» 
    b) all'art. 7, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-bis. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese
sanitarie e veterinarie, si fa riferimento  alla  data  di  pagamento
dell'importo di cui al documento fiscale» 
    c) all'Allegato A, al paragrafo 4.7, le parole «entro e non oltre
il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  della  spesa
effettuata  dall'assistito,  comprensivi  i  dati   delle   eventuali
cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre  tale
data saranno scartati dal Sistema TS.» sono sostituite dalle seguenti
parole: «entro e non oltre il termine di cui all'art. 7 del  presente
decreto.»; 
    d) all'Allegato A, al paragrafo 4.7, le parole «di cui all'art. 4
del  decreto  31  luglio  2015  e  successive  modificazioni.»   sono
sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'art. 6 del  decreto  31
luglio 2015 e successive modificazioni.». 
  2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica
del decreto 31 luglio  2015,  per  la  trasmissione  delle  eventuali
correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2020 e  trasmessi
al Sistema tessera sanitaria, il termine e' fissato  al  15  febbraio
2021. 
  3. Per i dati dei  documenti  fiscali  relativi  all'anno  2020  da
trasmettere al Sistema TS ai  sensi  del  decreto  19  ottobre  2020,
l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma  4
del decreto 31 luglio 2015 dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021.